Art. 4.
                     Comitato Tecnico Consultivo

   1.  Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui all'art. 4 della Legge,
esprime,  sulle  candidature, parere non vincolante circa il possesso
dei  requisiti  laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli
atti  istitutivi  degli organismi per i quali si deve provvedere alle
nomine  e  alle  designazioni,  nonche' in ordine alla sussistenza di
eventuali  cause  di  esclusione,  incompatibilita'  e  conflitto  di
interesse.
   2.   La   composizione,   la   durata,  nonche'  le  modalita'  di
funzionamento  sono  individuate  dalla  deliberazione  della  Giunta
regionale di costituzione del Comitato medesimo.
   3.  E'  convocato  di norma entro 15 giorni dalla data di scadenza
della  nomina e designazione ed e' presieduto dal componente indicato
dalla Giunta in sede di nomina.
   4.  Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione centrale
competente.