Art. 4. Comitato Tecnico Consultivo 1. Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui all'art. 4 della Legge, esprime, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonche' in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilita' e conflitto di interesse. 2. La composizione, la durata, nonche' le modalita' di funzionamento sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di costituzione del Comitato medesimo. 3. E' convocato di norma entro 15 giorni dalla data di scadenza della nomina e designazione ed e' presieduto dal componente indicato dalla Giunta in sede di nomina. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione centrale competente.