Art. 5. Obblighi derivanti dalla nomina o designazione 1. Le nomine o designazioni sono comunicate entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento; tale comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento. 2. Il nominato o designato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, deve sottoscrivere la propria accettazione dichiarando nel contempo: a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge; b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 6, della Legge; c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere, nonche' eventuali cumuli di incarichi; d) con riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della Legge, i dati previsti dall'art. 29, comma 7, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20. 3. Tale accettazione e' spedita alla Direzione centrale competente o sottoscritta presso gli uffici della medesima. 4. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 5. I soggetti nominati o designati ai sensi della Legge dichiarano le variazioni patrimoniali intervenute ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20. 6. Durante l'espletamento del mandato l'interessato e' tenuto a comunicare all'organo che ha effettuato la nomina o designazione il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilita', di conflutti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento o da quella in cui ne e' venuto a conoscenza.