Art. 5.
           Obblighi derivanti dalla nomina o designazione

   1.  Le  nomine  o  designazioni  sono  comunicate  entro 15 giorni
dall'adozione  del  relativo  provvedimento;  tale comunicazione deve
contenere l'indicazione del responsabile del procedimento.
   2.  Il nominato o designato, entro 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione  di  cui  al  comma  1,  deve  sottoscrivere la propria
accettazione dichiarando nel contempo:
    a)  l'insussistenza  delle  condizioni  di  cui  all'art. 5 della
Legge;
    b)  l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilita'
di cui all'art. 6, della Legge;
    c)  l'inesistenza  o  la  cessazione  di conflitti d'interesse in
relazione  all'incarico  da  assumere,  nonche'  eventuali  cumuli di
incarichi;
    d) con riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della
Legge, i dati previsti dall'art. 29, comma 7, della legge regionale 7
luglio 2008, n. 20.
   3. Tale accettazione e' spedita alla Direzione centrale competente
o sottoscritta presso gli uffici della medesima.
   4.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma 2 sono rese ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
   5. I soggetti nominati o designati ai sensi della Legge dichiarano
le  variazioni  patrimoniali  intervenute ai sensi dell'art. 29 della
legge regionale 7 luglio 2008, n. 20.
   6.  Durante  l'espletamento  del mandato l'interessato e' tenuto a
comunicare  all'organo  che ha effettuato la nomina o designazione il
sopravvenire  di eventuali cause di incompatibilita', di conflutti di
interesse  o  il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5 della
Legge, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si e' verificato
l'evento o da quella in cui ne e' venuto a conoscenza.