Art. 6.
                              Decadenza

   1.   L'organo   regionale   che  ha  effettuato  la  nomina  o  la
designazione  dichiara  la  decadenza dalla nomina o designazione nei
casi stabiliti dall'art. 11 della Legge.
   2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lettera a), e comma 4,
la  Direzione  centrale  competente  comunica all'interessato l'avvio
della procedura di decadenza.
   3.  Nei  casi  previsti  dall'art.11,  comma  3,  lettera  b),  la
Direzione  centrale  competente  invita  l'interessato a far cessare,
entro  30  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione, le cause di
incompatibilita'  o  le situazioni di conflitto di interesse o cumulo
di  incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge; la procedura di
decadenza, qualora l'interessato non provveda, deve concludersi entro
30 giorni dalla scadenza del termine intimato.
   4.  La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i
provvedimenti di decadenza.