Art. 6. Decadenza 1. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione dichiara la decadenza dalla nomina o designazione nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge. 2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lettera a), e comma 4, la Direzione centrale competente comunica all'interessato l'avvio della procedura di decadenza. 3. Nei casi previsti dall'art.11, comma 3, lettera b), la Direzione centrale competente invita l'interessato a far cessare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le cause di incompatibilita' o le situazioni di conflitto di interesse o cumulo di incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge; la procedura di decadenza, qualora l'interessato non provveda, deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine intimato. 4. La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i provvedimenti di decadenza.