Art. 7.
                             R e v o c a

   1.  L'organo regionale che ha disposto la nomina o la designazione
provvede alla revoca nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge.
   2. Al sopravvenire di una causa di cui all'art. 11, comma 5, della
legge,   l'organo   regionale   competente   alla   nomina   contesta
all'interessato    la   condotta   posta   in   essere   diffidandolo
contestualmente  ad  interrompere  i  comportamenti medesimi entro un
termine congruo.
   3.  Qualora  la  situazione contestata non sia rimossa nei termini
indicati  dalla  diffida  si  provvede  alla revoca con provvedimento
motivato  entro  30  giorni dalla scadenza del termine indicato nella
diffida medesima.
   4.  La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i
provvedimenti di decadenza.