Art. 7. R e v o c a 1. L'organo regionale che ha disposto la nomina o la designazione provvede alla revoca nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge. 2. Al sopravvenire di una causa di cui all'art. 11, comma 5, della legge, l'organo regionale competente alla nomina contesta all'interessato la condotta posta in essere diffidandolo contestualmente ad interrompere i comportamenti medesimi entro un termine congruo. 3. Qualora la situazione contestata non sia rimossa nei termini indicati dalla diffida si provvede alla revoca con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nella diffida medesima. 4. La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i provvedimenti di decadenza.