Art. 8. Comunicazioni al Consiglio regionale 1. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale a cura della Direzione centrale competente contestualmente alle comunicazioni all'interessato di cui all'art. 5, comma 1. 2. Per le finalita' di cui all'art. 3 della Legge il Presidente della Regione, all'inizio della legislatura, entro 30 giorni dalla costituzione delle commissioni consiliari trasmette al Consiglio l'elenco nominativo dei soggetti che, secondo la legge regionale, possono essere auditi dalle commissioni consiliari. La Direzione centrale competente da' notizia al Consiglio di ogni nuova nomina o elezione che intervenga nel corso della legislatura entro cinque giorni dall'accettazione dell'incarico. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 31 marzo 2009 FORMIGONI (Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/9113 del 30 marzo 2009).