Art. 8.
                Comunicazioni al Consiglio regionale

   1.  Le  nomine  e  le  designazioni  sono  comunicate al Consiglio
regionale  a cura della Direzione centrale competente contestualmente
alle comunicazioni all'interessato di cui all'art. 5, comma 1.
   2.  Per  le  finalita' di cui all'art. 3 della Legge il Presidente
della  Regione,  all'inizio  della legislatura, entro 30 giorni dalla
costituzione  delle  commissioni  consiliari  trasmette  al Consiglio
l'elenco  nominativo  dei  soggetti  che, secondo la legge regionale,
possono  essere  auditi  dalle  commissioni  consiliari. La Direzione
centrale  competente  da' notizia al Consiglio di ogni nuova nomina o
elezione  che  intervenga  nel  corso  della legislatura entro cinque
giorni dall'accettazione dell'incarico.
   Il  presente  regolamento  regionale  e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.
    Milano, 31 marzo 2009
                              FORMIGONI
(Acquisito  il  parere  della competente Commissione consiliare nella
   seduta  del  12  febbraio 2009 e approvato con deliberazione della
   Giunta regionale n. 8/9113 del 30 marzo 2009).