(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Toscana, nell'esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge: a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificita' strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale; b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitivita' del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l'efficienza dei sistemi della mobilita' e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunita' di genere; c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica; d) favorire la qualificazione e la molteplicita' delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza; e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale; f) promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca; g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettivita' anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.