Art. 11 Attivita' di valutazione scientifica 1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilita' dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali. 2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, «in itinere» contestualmente allo svolgimento delle attivita' ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi. 3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all'art. 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'art. 4. 4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con apposito provvedimento. 5. I risultati delle attivita' di valutazione sono resi pubblici con le modalita' definite dalla giunta regionale su proposta della conferenza di cui all'art. 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprieta' intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.