Art. 11 
 
                Attivita' di valutazione scientifica 
 
    1. Gli  interventi  regionali  di  promozione  e  sostegno  della
ricerca e dell'innovazione sono soggetti a valutazione dei  contenuti
scientifici,  del  carattere  innovativo,  della  replicabilita'  dei
risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali. 
    2.  La  valutazione  viene  effettuata  preliminarmente  per   la
concessione dei finanziamenti, degli aiuti o  dei  benefici  comunque
denominati,  «in  itinere»  contestualmente  allo  svolgimento  delle
attivita' ed in fase finale per la valutazione  dei  risultati  degli
interventi. 
    3. La valutazione scientifica viene effettuata  secondo  standard
riconosciuti e  secondo  principi  di  imparzialita',  pubblicita'  e
trasparenza,  da  valutatori  con  specifiche  competenze,  altamente
qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale
e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all'art.  3,
individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo  non
superiore a tre anni, non rinnovabili,  secondo  i  criteri  definiti
dalla giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'art.
4. 
    4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3  spettano  i  compensi
determinati dalla giunta regionale, in analogia con  le  tabelle  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
apposito provvedimento. 
    5. I risultati delle attivita' di valutazione sono resi  pubblici
con le modalita' definite dalla giunta regionale  su  proposta  della
conferenza di cui all'art. 4, nel rispetto delle norme in materia  di
protezione  dei  dati   personali,   di   tutela   della   proprieta'
intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche  codificate  a
livello internazionale, e sono conservati  a  cura  della  competente
struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati  della
ricerca.