Art. 12 
 
           Relazione sullo stato di attuazione della legge 
 
    1. La giunta regionale trasmette entro il 31 marzo  al  consiglio
regionale una relazione sullo  stato  di  attuazione  della  presente
legge e sui risultati ottenuti in termini di  sviluppo  e  promozione
della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonche' in ordine  alla
realizzazione  ed  all'organizzazione  della  rete  regionale   della
ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'osservatorio  di  cui
all'art. 9. 
    2.  La  relazione  contiene  dati   ed   indicatori   di   natura
quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo  stato  di  attuazione
delle politiche e degli interventi promossi ai sensi  della  presente
legge e in particolare relativi: 
      a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e  alla
descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; 
      b) alle attivita'  di  promozione,  informazione  e  diffusione
promosse e adottate; 
      c)  al  tasso  di  sviluppo  e  incremento  della   ricerca   e
dell'innovazione   tecnologica   e    alle    ricadute    economiche,
occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.