Art. 13 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. L'atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma  2,  articola  il
quadro delle risorse  complessivamente  disponibili  sulla  base  del
bilancio di previsione  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
promozione  e  sostegno  della  ricerca   e   dell'innovazione,   del
trasferimento tecnologico e  dell'alta  formazione,  e  individua  la
relativa allocazione in piani e  programmi  settoriali  destinati  al
sostegno degli interventi regionali in materia. 
    2. Agli oneri per l'attivita' dell'osservatorio  regionale  della
ricerca e  dell'innovazione  di  cui  all'art.  9,  stimati  in  euro
100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2010 si fa fronte: 
      per  l'anno  2009  con   le   risorse   stanziate   sull'unita'
previsionale  di  base   (UPB)   613   «Sistema   dell'educazione   e
dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009; 
      per l'anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613  «Sistema
dell'educazione e dell'istruzione  -  Spese  correnti»  del  bilancio
pluriennale 2009 - 2011. 
    3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 
    4.  Il  finanziamento  dell'attivita'  di  cui  all'art.  11   e'
garantito, senza oneri  aggiuntivi,  nell'ambito  degli  stanziamenti
destinati  alla  realizzazione  degli  interventi  di  promozione   e
sostegno della ricerca.