Art. 13 Norma finanziaria 1. L'atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, articola il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, e individua la relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al sostegno degli interventi regionali in materia. 2. Agli oneri per l'attivita' dell'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2010 si fa fronte: per l'anno 2009 con le risorse stanziate sull'unita' previsionale di base (UPB) 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2009; per l'anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 «Sistema dell'educazione e dell'istruzione - Spese correnti» del bilancio pluriennale 2009 - 2011. 3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 4. Il finanziamento dell'attivita' di cui all'art. 11 e' garantito, senza oneri aggiuntivi, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.