Art. 3 
 
                    Rete regionale della ricerca 
 
    1. La Regione favorisce la cooperazione fra i  soggetti  operanti
in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e
privata, della diffusione e del  trasferimento  dei  risultati  della
ricerca stessa, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato
«rete regionale della ricerca»; la  rete  opera  nel  rispetto  delle
specifiche autonomie dei soggetti  ad  essa  aderenti  e  della  loro
cooperazione  con  la  comunita'  scientifica   internazionale,   con
particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18  gennaio
2000. Le  attivita'  relative  al  coordinamento  sono  svolte  dalla
struttura della giunta regionale competente per materia. 
    2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale  della
ricerca: 
      a) gli enti locali; 
      b) le universita' e le scuole superiori di alta formazione; 
      c) gli enti di ricerca ed i soggetti  pubblici  e  privati  che
svolgono attivita' di ricerca; 
      d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti  che
operano  nel  campo  della  diffusione  e  del  trasferimento   della
conoscenza e dei risultati della ricerca; 
      e)  le  imprese  pubbliche  e  private  che  svolgono  o   sono
destinatarie di attivita' di ricerca. 
    3. La Regione,  in  coerenza  con  gli  orientamenti  dell'Unione
europea in materia di ricerca, e gli indirizzi  del  piano  nazionale
della ricerca, favorisce la partecipazione dei  soggetti  di  cui  al
comma 2 alla programmazione regionale.