Art. 4 Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione 1. E' istituita la conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di seguito denominata «Conferenza» quale organismo di consultazione della giunta regionale. 2. Alla conferenza compete: a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7; b) collaborare per le attivita' di ricerca svolte dall'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di cui all'art. 9. 3. La conferenza e' composta da: a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato; b) il presidente del consiglio delle autonomie locali; c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato; d) i rettori delle universita' della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione; e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della giunta regionale; g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca; h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni piu' rappresentative a livello regionale. 4. Alla conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati. 5. La conferenza e' nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalita' previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa. 6. La conferenza rimane in carica per la durata della legislatura. 7. Ai componenti della conferenza non viene corrisposta alcuna indennita' di presenza o di carica.