Art. 4 
 
         Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione 
 
    1.  E'  istituita  la  conferenza  regionale  per  la  ricerca  e
l'innovazione di seguito denominata «Conferenza» quale  organismo  di
consultazione della giunta regionale. 
    2. Alla conferenza compete: 
      a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione  degli
strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7; 
      b)   collaborare   per   le   attivita'   di   ricerca   svolte
dall'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di  cui
all'art. 9. 
    3. La conferenza e' composta da: 
      a)  il  presidente  della  giunta  regionale,   o   l'assessore
delegato; 
      b) il presidente del consiglio delle autonomie locali; 
      c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato; 
      d) i rettori delle universita' della  Toscana  ed  i  direttori
delle scuole superiori di alta formazione; 
      e) i presidenti delle aree di  ricerca  toscane  del  Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR); 
      f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3,  comma
2, lettere c)  e  d),  individuati  con  provvedimento  della  giunta
regionale; 
      g) il direttore generale competente in materia di politiche per
la ricerca; 
      h) cinque rappresentanti delle  associazioni  datoriali  e  dei
lavoratori delle imprese di cui all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),
individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le
organizzazioni piu' rappresentative a livello regionale. 
    4. Alla conferenza  partecipano  gli  assessori  regionali  ed  i
direttori generali competenti per materia, in relazione  agli  affari
trattati. 
    5. La conferenza e' nominata con le procedure di cui  alla  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione), ed opera con le modalita'  previste  nel  regolamento
interno di funzionamento, approvato dalla stessa. 
    6.  La  conferenza  rimane  in  carica  per   la   durata   della
legislatura. 
    7. Ai componenti della conferenza non  viene  corrisposta  alcuna
indennita' di presenza o di carica.