Art. 5 
 
                         Comitato esecutivo 
 
    1. Organo esecutivo della conferenza di cui  all'art.  4,  e'  il
comitato esecutivo. 
    2. Il comitato esecutivo e' composto da otto membri, di  cui  uno
in rappresentanza di ciascuno  dei  soggetti  indicati  nell'art.  4,
comma 3,  lettere  a),  d),  e),  f),  g),  un  rappresentante  delle
associazioni dei lavoratori piu' rappresentative e due rappresentanti
delle associazioni  datoriali,  rappresentative  di  diversi  settori
produttivi; il comitato esecutivo  e'  costituito  ed  opera  con  le
procedure  e  con  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
funzionamento di cui all'art. 4, comma 5. 
    3.  Il  comitato   esecutivo   formula   le   proposte   per   le
determinazioni  di  competenza  della  conferenza  regionale  per  la
ricerca e l'innovazione, che le sottopone alla giunta regionale. 
    4. Ai componenti del comitato  esecutivo  non  viene  corrisposta
alcuna indennita' di presenza o di carica.