Art. 5 Comitato esecutivo 1. Organo esecutivo della conferenza di cui all'art. 4, e' il comitato esecutivo. 2. Il comitato esecutivo e' composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori piu' rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il comitato esecutivo e' costituito ed opera con le procedure e con le modalita' previste nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 5. 3. Il comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, che le sottopone alla giunta regionale. 4. Ai componenti del comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennita' di presenza o di carica.