Art. 6 
 
Indirizzi per la programmazione e  il  coordinamento  in  materia  di
                        ricerca e innovazione 
 
    1. Il programma regionale di sviluppo (PRS),  coerentemente  agli
orientamenti comunitari in materia di ricerca e  agli  indirizzi  del
piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli
indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento  delle
finalita' di cui all'art. 1. 
    2.  Contestualmente  all'approvazione  del  PRS,   il   consiglio
regionale, su proposta della giunta regionale,  approva  un  atto  di
indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale: 
      a) specifica gli indirizzi strategici in materia di  promozione
e sostegno della  ricerca  e  di  diffusione  e  trasferimento  della
conoscenza  dei  risultati  della  ricerca  stessa,   declinati   per
obiettivi generali e specifici; 
      b)  definisce  gli  indirizzi  per   la   partecipazione   alla
formazione ed all'attuazione del programma nazionale della ricerca  e
per la cooperazione con le altre  istituzioni  dello  spazio  europeo
della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1; 
      c) individua le linee di intervento prioritarie e  articola  il
quadro  delle  risorse  ad  esse  destinate,  nonche'   la   relativa
allocazione in piani e programmi settoriali; 
      d) definisce le metodologie di coordinamento  fra  i  programmi
settoriali, con riferimento agli interventi in  materia  di  ricerca,
innovazione,  trasferimento  tecnologico  e   alta   formazione,   le
strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e
privati, anche attraverso la  individuazione  di  azioni  strategiche
intersettoriali di interesse regionale; 
      e) individua le forme di collaborazione tra  i  soggetti  della
rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore  attuazione
degli obiettivi prefissati; 
      f) definisce le strategie per la qualificazione e  lo  sviluppo
delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca,  nonche'
gli  indirizzi  relativi  ai  livelli  ottimali  di  aggregazione  di
funzioni e servizi; 
      g) definisce le strategie per la valorizzazione  delle  risorse
umane e la promozione della tutela dei diritti dei  lavoratori  nelle
attivita' di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico  e  alta
formazione; 
      h) sulla base della relazione di cui all'art. 12, definisce  le
strategie per la promozione e il rafforzamento del  collegamento  tra
sistema  della  ricerca  e   sistema   produttivo,   anche   mediante
l'individuazione di azioni innovative di sostegno e di  facilitazione
del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove
imprese innovative.