Art. 6 Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione 1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1. 2. Contestualmente all'approvazione del PRS, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale: a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici; b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all'attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1; c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonche' la relativa allocazione in piani e programmi settoriali; d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale; e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati; f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonche' gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi; g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attivita' di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione; h) sulla base della relazione di cui all'art. 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l'individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.