Art. 7 
 
      Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione 
 
    1. I piani  e  programmi  settoriali,  ove  presentino  contenuti
attinenti alla ricerca e all'innovazione, assicurano la coerenza agli
indirizzi contenuti nell'atto di cui all'art. 6. 
    2. Al fine dell'attuazione degli atti  di  cui  al  comma  1,  la
giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 4, impartisce
direttive   specifiche   per   assicurare    il    coordinamento    e
l'armonizzazione degli interventi.