Art. 7 Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione 1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti attinenti alla ricerca e all'innovazione, assicurano la coerenza agli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'art. 6. 2. Al fine dell'attuazione degli atti di cui al comma 1, la giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 4, impartisce direttive specifiche per assicurare il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi.