Art. 3 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 1. L'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992) - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 218/2003, le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio). 2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla legge regionale n. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima legge regionale n. 67/1993.».