Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 36/2008 
 
    1. L'art. 4 della legge regionale n. 36/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 4. (Abilitazione all'esercizio dei  servizi  di  noleggio
con conducente di cui alla legge n. 21/1992) - 1. Ai sensi  dell'art.
2,  comma  4,  della  legge  n.  218/2003,  le  imprese  in  possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 2, in qualsiasi forma costituite,
sono abilitate  a  concorrere,  in  tutti  i  comuni  del  territorio
regionale, per il  rilascio  di  autorizzazioni  per  l'esercizio  di
servizi di noleggio  con  conducente  effettuati  con  autovettura  e
motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993,  n.  67
(Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e
servizio di noleggio). 
    2. Le imprese di cui  al  comma  1,  adibiscono  al  servizio  di
noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui  all'art.
6 della legge n. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di
apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada)  oppure  iscritti  nell'apposita  sezione   del   ruolo   dei
conducenti di cui alla legge regionale n. 67/1993 della provincia cui
appartiene  il  comune   che   ha   proceduto   al   rilascio   della
autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con  conducente
effettuati con autovettura e motocarrozzetta  di  cui  alla  medesima
legge regionale n. 67/1993.».