Art. 4 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 36/2008 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  36/2008  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Per la definizione di un quadro di riferimento  complessivo
sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti
l'attivita' di trasporto di viaggiato ri mediante noleggio di autobus
con conducente, e' istituito presso  la  competente  struttura  della
Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire
ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 218/2003.». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale  n.  36/2008
e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1,  e'
subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2.».