Art. 4 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 36/2008 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/2008 e' sostituito dal seguente: «1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiato ri mediante noleggio di autobus con conducente, e' istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 218/2003.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/2008 e' inserito il seguente: «1-bis. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, e' subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2.».