Art. 10 Assemblea 1. L'assemblea e' composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile. 2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell'assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8. 3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2 sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta. 4. I componenti dell'assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione. 5. Le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali di parita' effettivi, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell'assemblea. 6. L'assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova assemblea, che comunque deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale. 7. I componenti dell'assemblea sono rieleggibili una sola volta.