Art. 10 
 
                              Assemblea 
 
    1.  L'assemblea  e'  composta  da  venti  componenti  eletti  dal
Consiglio regionale con voto limitato a  13,  fra  coloro  che  hanno
maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale,
sociale,  giuridico,  economico,   scientifico   e   politico   sulla
condizione femminile. 
    2. Nei  novanta  giorni  precedenti  il  rinnovo  dell'assemblea,
l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  regionale,  raccoglie   le
proposte  di  candidatura   dalle   organizzazioni   sindacali   piu'
rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche,  dai
partiti  e  dalle  associazioni  e   movimenti   femminili   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 8. 
    3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2  sono  comunicate
entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta. 
    4. I componenti dell'assemblea  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche  la  data  e  il
luogo della prima convocazione. 
    5. Le consigliere e i  consiglieri  regionali  e  provinciali  di
parita' effettivi,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice  delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246), sono componenti a tutti gli effetti dell'assemblea. 
    6. L'assemblea dura in carica  fino  alla  scadenza  ordinaria  o
anticipata della legislatura regionale ed esercita  le  sue  funzioni
fino all'elezione della nuova assemblea, che comunque  deve  avvenire
entro  centoventi  giorni  dall'insediamento  del   nuovo   Consiglio
regionale. 
    7. I componenti dell'assemblea sono rieleggibili una sola volta.