Art. 12 Il presidente e l'ufficio di presidenza 1. L'assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui all'art. 10, comma 4, elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, costituto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 2. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno. 3. L'ufficio di presidenza e' rinnovato a meta' legislatura ed i componenti possono essere riconfermati. 4. I vicepresidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. 5. I1 presidente rappresenta il centro nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno, convoca e presiede le sedute dell'assemblea e ne coordina i lavori. Il presidente puo' attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell'assemblea. 6. L'ufficio di presidenza: a) cura che l'attivita' del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge; b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro; c) cura l'attuazione e l'operativita' delle attivita' e delle iniziative deliberate dall'assemblea; d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni; f) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall'assemblea; g) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento del Centro di cui all'art. 4, comma 4.