Art. 12 
 
               Il presidente e l'ufficio di presidenza 
 
    1. L'assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della
Giunta regionale entro trenta giorni dal decreto  di  nomina  di  cui
all'art.  10,  comma  4,  elegge  al  proprio  interno  l'ufficio  di
presidenza, costituto dal presidente, da due vicepresidenti e da  due
segretari. 
    2. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto  limitato
a uno. 
    3. L'ufficio di presidenza e' rinnovato a meta' legislatura ed  i
componenti possono essere riconfermati. 
    4.  I  vicepresidenti  collaborano  con  il   presidente   e   lo
sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. 
    5.  I1  presidente  rappresenta  il  centro  nei   rapporti   con
l'amministrazione regionale e con l'esterno, convoca  e  presiede  le
sedute dell'assemblea e ne coordina  i  lavori.  Il  presidente  puo'
attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell'assemblea. 
    6. L'ufficio di presidenza: 
      a)  cura  che   l'attivita'   del   Centro   sia   diretta   al
raggiungimento  dei  fini  istituzionali  perseguiti  dalla  presente
legge; 
      b) garantisce  il  regolare  espletamento  delle  funzioni  del
Centro; 
      c) cura l'attuazione e l'operativita' delle attivita'  e  delle
iniziative deliberate dall'assemblea; 
      d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con  enti
e soggetti esterni; 
      f)   sovrintende   alla   gestione   del   bilancio   approvato
dall'assemblea; 
      g) esercita ogni altra funzione prevista  dal  regolamento  del
Centro di cui all'art. 4, comma 4.