Art. 13 
 
                        Il revisore dei conti 
 
    1. Il revisore dei conti e' eletto dal Consiglio regionale. 
    2. Al revisore dei conti compete: 
      a) controllare la regolarita' amministrativa  e  contabile  del
centro; 
      b) verificare la conformita'  del  bilancio  preventivo  e  del
conto consuntivo alle norme di legge; 
      d) presentare annualmente alla Giunta regionale  una  relazione
sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare  al
conto consuntivo ai sensi dell'art. 6, comma 3; 
      d) di assistere alle sedute dell'assemblea.