Art. 13 Il revisore dei conti 1. Il revisore dei conti e' eletto dal Consiglio regionale. 2. Al revisore dei conti compete: a) controllare la regolarita' amministrativa e contabile del centro; b) verificare la conformita' del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge; d) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo ai sensi dell'art. 6, comma 3; d) di assistere alle sedute dell'assemblea.