Art. 16 
 
                          Norma transitoria 
 
    1.  Il  Consiglio  regionale  procede,   entro   novanta   giorni
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,   all'elezione
dell'assemblea secondo le modalita' di cui all'art. 10. 
    2. Gli organi del Centro, in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   legge,   continuano   il   mandato   fino
all'insediamento dei nuovi organi. A  tal  fine,  in  sede  di  prima
elezione  dell'assemblea,  l'Ufficio  di  presidenza  del   Consiglio
regionale raccoglie le proposte di candidatura  dalle  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative a livello regionale,  dalle  categorie
economiche, dai partiti e dalle associazioni  e  movimenti  femminili
presenti ed operanti a livello regionale.