Art. 16 Norma transitoria 1. Il Consiglio regionale procede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dell'assemblea secondo le modalita' di cui all'art. 10. 2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano il mandato fino all'insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima elezione dell'assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili presenti ed operanti a livello regionale.