Art. 18 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Al finanziamento della presente legge per l'esercizio 2009  si
fa fronte con imputazione alla unita' previsionale di  base  13.1.009
denominata  «Azioni  per  le  pari  opportunita'»  (cap.  2539  N.I.)
utilizzando le risorse disponibili nella medesima unita' previsionale
di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009  per  il
finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51. 
    2. Per gli anni  2010  e  successivi  l'entita'  della  spesa  e'
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai  sensi
dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente  legge  regionale  di
contabilita'. 
    3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale  di
contabilita', e' autorizzata ad apportare le  conseguenti  variazioni
di cui ai precedenti commi, sia  in  termini  di  competenza  che  di
cassa. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 15 aprile 2009 
 
                             LORENZETTI