Art. 18 Norma finanziaria 1. Al finanziamento della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con imputazione alla unita' previsionale di base 13.1.009 denominata «Azioni per le pari opportunita'» (cap. 2539 N.I.) utilizzando le risorse disponibili nella medesima unita' previsionale di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51. 2. Per gli anni 2010 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 15 aprile 2009 LORENZETTI