Art. 4 Il Centro per le pari opportunita' 1. Il Centro ha personalita' giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, e' dotato di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). 2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche; puo', altresi', ricorrere all'apporto di esperti e alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o privati. 3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di attivita' di erogazione di servizi a contenuto specialistico, e' improntata a criteri di efficacia ed efficienza. 4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno organizzativo e contabile.