Art. 4 
 
                 Il Centro per le pari opportunita' 
 
    1. Il Centro ha personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  e,
nelle  materie  di  propria  competenza,  e'  dotato   di   autonomia
gestionale, amministrativa, organizzativa  e  finanziaria,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2  (Struttura
organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta  regionale  e
della Giunta regionale). 
    2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro si  avvale
dei mezzi e del  personale  messo  a  disposizione  dalla  Regione  o
proveniente  da  altre  amministrazioni  pubbliche;  puo',  altresi',
ricorrere all'apporto di esperti e alla  collaborazione  di  istituti
universitari e centri di ricerca pubblici o privati. 
    3. La gestione del Centro, caratterizzata  dallo  svolgimento  di
attivita' di erogazione di  servizi  a  contenuto  specialistico,  e'
improntata a criteri di efficacia ed efficienza. 
    4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta  un  regolamento
interno organizzativo e contabile.