Art. 6 
 
                           Programmazione 
 
    1. Il Consiglio regionale su proposta della  Giunta,  approva  il
programma triennale di attivita' del Centro,  con  l'indicazione  del
fabbisogno finanziario. 
    2. Il Centro, entro il 1° settembre di ogni anno,  presenta  alla
Giunta regionale il piano annuale di  attivita',  in  attuazione  del
programma   triennale   e   il   bilancio    preventivo    deliberati
dall'assemblea di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). 
    3. Il conto consuntivo e' trasmesso alla Giunta  regionale  entro
il 15 aprile dell'anno  successivo  all'esercizio  cui  e'  riferito,
unitamente ad una relazione sull'attivita' svolta. 
    4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli  atti
di cui ai commi 2 e 3.