Art. 6 Programmazione 1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma triennale di attivita' del Centro, con l'indicazione del fabbisogno finanziario. 2. Il Centro, entro il 1° settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale il piano annuale di attivita', in attuazione del programma triennale e il bilancio preventivo deliberati dall'assemblea di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). 3. Il conto consuntivo e' trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui e' riferito, unitamente ad una relazione sull'attivita' svolta. 4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti di cui ai commi 2 e 3.