Art. 7 Rapporti del Centro con altri organismi 1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attivita' di: a) informazione e consulenza in materia di parita'; b) promozione di iniziative culturali; c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parita' regionale, sull'applicazione delle leggi relative alla parita' tra uomo e donna, con particolare riferimento alla parita' in materia di lavoro, nonche' sulle condizioni di impiego delle donne. 2. Il Centro, nell'esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione della parita' tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale, nazionale ed europeo. 3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo delegato, convoca, con cadenza almeno annuale, l'assemblea regionale composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti all'elenco di cui all'art. 8 e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze politiche, per illustrare e discutere l'attivita' svolta dal centro. 4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti dell'assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione sull'attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione degli obiettivi di parita' e pari opportunita' della presente legge, da porre all'esame del Consiglio regionale. 5. Il centro puo' chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.