Art. 8 Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili 1. E' istituito presso il Centro l'elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato elenco, anche per consentire la convocazione dell'assemblea regionale di cui all'art. 7, comma 3. 2. La gestione dell'elenco e' affidata al responsabile del Centro, di cui all'art. 14 il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni. 3. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda finalita' tra quelle previste dalla presente legge. 4. L'elenco e' pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.