Art. 8 
 
    Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili 
 
    1.  E'  istituito  presso  il  Centro  l'elenco  regionale  delle
associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato elenco,
anche per consentire la convocazione dell'assemblea regionale di  cui
all'art. 7, comma 3. 
    2. La  gestione  dell'elenco  e'  affidata  al  responsabile  del
Centro, di cui all'art. 14 il  quale  provvede,  tempestivamente,  ad
effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni. 
    3. Possono  essere  iscritte  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,
presentando il proprio atto costitutivo, tutte le  associazioni  e  i
movimenti  femminili  il  cui  statuto  o  atto  costitutivo  preveda
finalita' tra quelle previste dalla presente legge. 
    4. L'elenco e' pubblicato annualmente  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Umbria.