Allegato Modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio pari opportunita' e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte il Sevizio medesimo, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunita' e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277, ai fine di adeguarlo alle esigenze del Servizio pari opportunita' e politiche giovanili, istituito con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580. Art. 2. Modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007, dopo le parole: «pari opportunita'» sono inserite le seguenti: «e politiche giovanili». Art. 3. Inserimento dell'art. 1 al decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. Prima dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007, e' inserito il seguente: «Art. 1. (Finalita' e oggetto) - 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', tipologie di spesa, limiti e procedure per la realizzazione diretta, mediante acquisizione in economia di beni e servizi, da parte del Servizio pari opportunita' e politiche giovanili, di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunita' tra donna e uomo nonche' di iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, in attuazione, rispettivamente, dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluniennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani). 2. Per ogni esigenza diversa da quelle previste al comma 1 e connessa alle attivita' del Servizio pari opportunita' e politiche giovanili, trova applicazione il presente regolamento ai sensi della normativa di riferimento di cui all'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita' istituzionali), all'art. 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) e all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).». Art. 4. Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 1.(Tipologia di beni e servizi) - 1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione da parte del Servizio pari opportunita' e politiche giovanili dei seguenti beni e servizi: a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali, nonche' loro successiva diffusione su organi di stampa e radiotelevisivi; b) progettazione e realizzazione di banche dati; c) servizi fotografici, video e interviste destinati alla promozione dell'attivita' della Regione; d) spese di tipografia e per articoli promozionali relative alle attivita' svolte dal Servizio; e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, incontri, seminari, giornate di studio e mostre, compresi, in particolare, locazione e allestimento delle sale o di altro locale, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e di materiale promozionale e illustrativo degli eventi, trascrizioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto; f) spese per l'acquisto di materiale informativo e formativo, riviste, libri, pubblicazioni, anche su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line; g) spese relative a studi, indagini, ricerche e collaborazioni affidate a soggetti esterni all'Amministrazione regionale di comprovata esperienza e capacita' professionale; h) realizzazione, aggiornamento e gestione di siti internet; i) ogni altro bene o servizio funzionale alle attivita' e iniziative del Servizio che si renda necessario per la realizzazione del Piano strategico regionale, di progetti regionali, interregionali, statali ed europei.». Art. 5. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. All'art. 2 del decreto dei Presidente della Regione n. 277/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1»; b) al comma 3, le parole: «mediante affidamento a persone o imprese» sono sostituite dalle seguenti: «mediante affidamento a terzi». Art. 6. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Limite di applicazione) - 1. Per le tipologie di cui all'art. 1, l'importo di ogni acquisizione in economia non puo' superare il limite di 80 mila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata per eludere il limite di importo di cui al comma 1.». Art. 7. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Modalita' di esecuzione del cottimo fiduciario) - 1. Salvo quanto previsto all'art. 5, l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 1 avviene previa richiesta di preventivi o offerte ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori. 2. I preventivi di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: a) l'oggetto della prestazione; b) i requisiti degli operatori; c) le eventuali garanzie; d) le caratteristiche tecniche; e) le qualita' e le modalita' di esecuzione; f) i prezzi; g) le modalita' e i termini di pagamento e di consegna; h) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste; i) la dichiarazione che tutte le spese del contratto sono a carico del fornitore; l) la previsione che il fornitore dichiari nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di' retribuzione dei lavoratori dipendenti; m) i criteri di scelta del contraente avuto riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione; n) ogni altra condizione ritenuta necessaria dal Servizio. 3. Se e' presentato un solo preventivo o una sola offerta, si puo' procedere all'affidamento qualora il preventivo o l'offerta sia conforme al contenuto della lettera di invito. 4. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata, oppure da apposita lettera con la quale il Servizio dispone l'ordinazione dei beni e servizi nonche' richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti devono riportare le indicazioni previste dalla lettera d'invito. 5. La lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono essere comunicati anche via telefax o in via telematica, con firma digitale o con altri strumenti idonei a garantirne provenienza e integrita'.». Art.8. Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L' art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Affidamento diretto) - 1. Si puo' prescindere dalla richiesta di pluralita' di preventivi e procedere all'affidamento diretto nelle seguenti ipotesi: a) se l'acquisizione in economia e' di importo inferiore a 20 mila euro al netto dell'I.V.A.; b) quando, a seguito della richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) nei casi di unicita' o di specificita' o di urgenza delle forniture di beni o servizi; d) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'.». Art. 9. Inserimento dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. Dopo l'art. 5 del decreto dei Presidente della Regione n. 277/2007 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Parere di congruita') - 1. Il parere di congruita' sulle forniture di beni e servizi e' espresso dal funzionario delegato attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato. 2. Nei casi di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, il dirigente del Servizio puo' chiedere un parere alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali o a organi tecnici dell'Amministrazione regionale.». Art. 10. Abrogazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' abrogato. Art. 11. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente delta Regione n. 277/2007 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Liquidazione della spesa) - 1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito munite dell'attestazione di regolare esecuzione.». Art. 12. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. All'art. 11 del decreto dei Presidente della Regione n. 277/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «si osservano» sono inserite le seguenti: «le norme regionali in materia e»; b) dopo il comma 1. e' inserito il seguente: «1-bis. Il rinvio a leggi operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle mede sime, comprensivo delle modifiche e integnazioni intervenute successivamente alla loro emanazione,». Art. 13. Abrogazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007 e' abrogato. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: TONDO