Allegato 
 
    Modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e
servizi da parte del Servizio pari opportunita' e per la  valutazione
della congruita'  sui  contratti  nei  quali  sia  parte  il  Sevizio
medesimo,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  10
settembre 2007, n. 277. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  dispone  le  necessarie  modifiche  e
integrazioni al «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e
servizi da parte del Servizio Pari Opportunita' e per la  valutazione
della congruita' dei  contratti  nei  quali  sia  parte  il  Servizio
medesimo», emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  10
settembre 2007, n. 277,  ai  fine  di  adeguarlo  alle  esigenze  del
Servizio pari  opportunita'  e  politiche  giovanili,  istituito  con
deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                   Modifica del titolo del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. Nel  titolo  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
277/2007, dopo  le  parole:  «pari  opportunita'»  sono  inserite  le
seguenti: «e politiche giovanili». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                 Inserimento dell'art. 1 al decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. Prima dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione  n.
277/2007, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1. (Finalita' e oggetto) -  1.  Il  presente  regolamento
disciplina le modalita', tipologie di spesa, limiti e  procedure  per
la realizzazione diretta, mediante acquisizione in economia di beni e
servizi,  da  parte  del  Servizio  pari  opportunita'  e   politiche
giovanili, di iniziative finalizzate ad  attuare  politiche  di  pari
opportunita' tra donna e uomo nonche' di iniziative di valore sociale
e culturale a favore dei  giovani,  in  attuazione,  rispettivamente,
dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21  luglio  2006,  n.  12
(Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio  pluniennale  per  gli
anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16  aprile
1999, n. 7) e dell'art. 15, comma 5-bis,  della  legge  regionale  23
maggio  2007,  n.  12  (Promozione  della  rappresentanza  giovanile,
coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani). 
    2. Per ogni esigenza diversa da quelle  previste  al  comma  1  e
connessa alle attivita' del Servizio pari  opportunita'  e  politiche
giovanili, trova applicazione il presente regolamento ai sensi  della
normativa di riferimento di cui all'art. 1 della legge  regionale  29
ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette
per finalita' istituzionali), all'art. 184 della legge  regionale  28
aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994),  all'art.  8,  comma  52,
della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)
e  all'art.  4  della  legge  regionale  30  aprile   2003,   n.   12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 1 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n.  277/2007
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1.(Tipologia di beni  e  servizi)  -  1.  E'  ammesso  il
ricorso alle procedure di spesa in  economia  per  l'acquisizione  da
parte del  Servizio  pari  opportunita'  e  politiche  giovanili  dei
seguenti beni e servizi: 
        a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali e  di
messaggi promozionali, nonche' loro successiva diffusione  su  organi
di stampa e radiotelevisivi; 
        b) progettazione e realizzazione di banche dati; 
        c) servizi fotografici, video  e  interviste  destinati  alla
promozione dell'attivita' della Regione; 
        d) spese di tipografia e per articoli  promozionali  relative
alle attivita' svolte dal Servizio; 
        e) beni e servizi  per  l'organizzazione  di  manifestazioni,
convegni, congressi, incontri, seminari, giornate di studio e mostre,
compresi, in particolare, locazione e allestimento delle  sale  o  di
altro locale,  noleggio  e  installazione  di  impianti  tecnologici,
predisposizione e stampa di inviti  e  di  materiale  promozionale  e
illustrativo degli eventi, trascrizioni, colazioni  e  rinfreschi  di
lavoro, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborso spese di
viaggio, spese di trasporto; 
        f) spese per l'acquisto di materiale informativo e formativo,
riviste,  libri,  pubblicazioni,  anche  su  supporto  informatico  e
accesso a pagamento a banche dati on-line; 
        g)   spese   relative   a   studi,   indagini,   ricerche   e
collaborazioni  affidate  a  soggetti   esterni   all'Amministrazione
regionale di comprovata esperienza e capacita' professionale; 
        h) realizzazione, aggiornamento e gestione di siti internet; 
        i) ogni altro bene o servizio  funzionale  alle  attivita'  e
iniziative del Servizio che si renda necessario per la  realizzazione
del   Piano   strategico   regionale,    di    progetti    regionali,
interregionali, statali ed europei.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. All'art.  2  del  decreto  dei  Presidente  della  Regione  n.
277/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole: «di cui alle lettere a), b),  c),  d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1»; 
      b) al comma 3, le parole: «mediante  affidamento  a  persone  o
imprese» sono sostituite  dalle  seguenti:  «mediante  affidamento  a
terzi». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n.  277/2007
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3. (Limite di applicazione) - 1. Per le tipologie di  cui
all'art. 1, l'importo di  ogni  acquisizione  in  economia  non  puo'
superare il limite di 80 mila euro al netto dell'imposta  sul  valore
aggiunto (I.V.A.). 
    2.  Nessuna  acquisizione  di  beni   o   servizi   puo'   essere
artificiosamente frazionata per eludere il limite di importo  di  cui
al comma 1.». 
 
                               Art. 7. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n.  277/2007
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4. (Modalita' di esecuzione del cottimo fiduciario) -  1.
Salvo quanto previsto all'art. 5, l'acquisizione di beni e servizi di
cui all'articolo 1 avviene previa richiesta di preventivi  o  offerte
ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero  tramite
elenchi di operatori. 
    2. I preventivi di  cui  al  comma  1  sono  redatti  secondo  le
indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima  di  norma
contiene: 
      a) l'oggetto della prestazione; 
      b) i requisiti degli operatori; 
      c) le eventuali garanzie; 
      d) le caratteristiche tecniche; 
      e) le qualita' e le modalita' di esecuzione; 
      f) i prezzi; 
      g) le modalita' e i termini di pagamento e di consegna; 
      h)  la  dichiarazione  di  assoggettarsi  alle   condizioni   e
penalita' previste; 
      i) la dichiarazione che tutte le spese  del  contratto  sono  a
carico del fornitore; 
      l) la previsione che il fornitore dichiari  nel  preventivo  di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali di legge e l'osservanza delle disposizioni  vigenti  in
materia di sicurezza sul lavoro e  di'  retribuzione  dei  lavoratori
dipendenti; 
      m) i criteri di scelta del contraente avuto riguardo al prezzo,
ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura e alle condizioni di
esecuzione; 
      n) ogni altra condizione ritenuta necessaria dal Servizio. 
    3. Se e' presentato un solo preventivo o  una  sola  offerta,  si
puo' procedere all'affidamento qualora il preventivo o l'offerta  sia
conforme al contenuto della lettera di invito. 
    4. Il  cottimo  fiduciario  puo'  essere  regolato  da  scrittura
privata, oppure da apposita lettera con la quale il Servizio  dispone
l'ordinazione  dei  beni  e  servizi  nonche'   richiede   l'espressa
accettazione dei contenuti contrattuali. Tali atti  devono  riportare
le indicazioni previste dalla lettera d'invito. 
    5. La lettera d'invito, il preventivo e l'offerta possono  essere
comunicati anche via telefax o in via telematica, con firma  digitale
o con altri strumenti idonei a garantirne provenienza e integrita'.». 
 
                               Art.8. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 5 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L' art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5. (Affidamento diretto) - 1. Si puo'  prescindere  dalla
richiesta di pluralita' di  preventivi  e  procedere  all'affidamento
diretto nelle seguenti ipotesi: 
        a) se l'acquisizione in economia e' di importo inferiore a 20
mila euro al netto dell'I.V.A.; 
        b) quando, a seguito della richiesta di preventivi ad  almeno
cinque soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; 
        c) nei casi di unicita' o di specificita' o di urgenza  delle
forniture di beni o servizi; 
        d) per l'affidamento di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale  di
tipologia  anche  tecnica  differente,  il  cui  impiego  o  la   cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'.». 
 
                               Art. 9. 
 
 
               Inserimento dell'art. 5-bis al decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. Dopo l'art. 5 del decreto  dei  Presidente  della  Regione  n.
277/2007 e' inserito il seguente: 
      «Art.  5-bis.  (Parere  di  congruita')  -  1.  Il  parere   di
congruita'  sulle  forniture  di  beni  e  servizi  e'  espresso  dal
funzionario delegato attraverso elementi obiettivi di  riscontro  dei
prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato. 
    2. Nei casi di acquisizione di  beni  e  servizi  particolarmente
complessi, il dirigente del Servizio puo'  chiedere  un  parere  alla
Direzione centrale patrimonio e servizi generali o a  organi  tecnici
dell'Amministrazione regionale.». 
 
                              Art. 10. 
 
 
                 Abrogazione dell'art. 7 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n.  277/2007
e' abrogato. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Sostituzione dell'art. 8 del decreto 
              del Presidente delta Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n.  277/2007
e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8. (Liquidazione della spesa) - 1. La liquidazione  delle
spese avviene previa presentazione di  fatture  o  note  di  addebito
munite dell'attestazione di regolare esecuzione.». 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Modifiche all'art. 11 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. All'art. 11  del  decreto  dei  Presidente  della  Regione  n.
277/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo le parole: «si osservano» sono inserite  le
seguenti: «le norme regionali in materia e»; 
      b) dopo il comma 1. e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il rinvio a leggi operato dal presente regolamento si
intende effettuato al testo  vigente  delle  mede  sime,  comprensivo
delle modifiche e integnazioni intervenute successivamente alla  loro
emanazione,». 
 
                              Art. 13. 
 
 
                Abrogazione dell'art. 12 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 277/2007 
 
    1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2007
e' abrogato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
      
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO