Allegato MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRASSEGNO INAMOVIBILE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 6-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24 (NORME IN MATERIA DI' SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA ED ULTERIORI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA VENATORIA E DI PESCA DI MESTIERE) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 OTTOBRE 2008, N. 296. Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto dei Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 e' abrogata. 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' sostituita dalla seguente: «d) la numerazione e' riportata in modo indelebile, secondo un ordine progressivo e con l'indicazione dell'anno di emissione, in modo che sia garantita l'unicita' del contrassegno a livello regionale:» Art. 2. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 dopo le parole «aziende faunistico-venatorie» sono inserite le seguenti: «per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, ordinano i contrassegni numerati e». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' inserito il seguente: «1-bis. I Distretti venatori assicurano l'unicita' di ciascun contrassegno a livello regionale». 3. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 dopo le parole «Al momento della consegna» sono inserite le seguenti: «al cacciatore». 4. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' abrogata. 5. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' abrogata. 6. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 dopo la parola «registro» sono inserite le parole: «compilato in ogni sua parte». Art. 3. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I contrassegni inamovibili restituiti con le modalita' di cui al comma 4 sono utilizzati nelle annate venatorie successive.» Art. 4. Introduzione dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. Disposizioni transitorie 1. I contrassegni inamovibili acquistati ai sensi dell'art. 36, comma 1-quater, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 «Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia», in annate venatorie precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati nell'annata venatoria n. 2008/2009 e, comunque, sino al loro esaurimento. 2. L'adempimento di cui all'art. 3, comma 4, e' effettuato a decorrere dall'annata venatoria n. 2009/2010. Art. 5. Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 296/2008 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: Il presidente: Tondo (Omissis).