Allegato 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE  MODALITA'  PER  L'APPLICAZIONE  DEL
  CONTRASSEGNO INAMOVIBILE IN ESECUZIONE  DELL'ARTICOLO  6-BIS  DELLA
  LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24 (NORME IN MATERIA DI'  SPECIE
  CACCIABILI E PERIODI DI  ATTIVITA'  VENATORIA  ED  ULTERIORI  NORME
  MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA  VENATORIA  E  DI  PESCA  DI
  MESTIERE) EMANATO CON  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE  27
  OTTOBRE 2008, N. 296. 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              296/2008 
 
    1. La  lettera  c)  del  comma 1  dell'art.  2  del  decreto  dei
Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296 e' abrogata. 
    2. La lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 296/2008 e' sostituita dalla seguente: 
      «d) la numerazione e' riportata in modo indelebile, secondo  un
ordine progressivo e con l'indicazione  dell'anno  di  emissione,  in
modo  che  sia  garantita  l'unicita'  del  contrassegno  a   livello
regionale:» 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              296/2008 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 296/2008 dopo  le  parole  «aziende  faunistico-venatorie»
sono inserite le seguenti: «per il tramite del Distretto venatorio di
appartenenza, ordinano i contrassegni numerati e». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 296/2008 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I Distretti venatori assicurano l'unicita'  di  ciascun
contrassegno a livello regionale». 
    3. Al comma 2  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 296/2008 dopo le parole «Al momento della  consegna»  sono
inserite le seguenti: «al cacciatore». 
    4. La lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 296/2008 e' abrogata. 
    5. La lettera  e)  del  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 296/2008 e' abrogata. 
    6. Al comma 4  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 296/2008  dopo  la  parola  «registro»  sono  inserite  le
parole: «compilato in ogni sua parte». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              296/2008 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 296/2008 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. I contrassegni inamovibili restituiti con le  modalita'
di cui al comma 4 sono utilizzati nelle annate venatorie successive.» 
 
                               Art. 4. 
 
 
Introduzione dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della  Regione
                             n. 296/2008 
 
    1. Dopo l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
296/2008 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 5-bis. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. I contrassegni inamovibili acquistati ai sensi  dell'art.  36,
comma 1-quater,  della  legge  regionale  31  dicembre  1999,  n.  30
«Gestione  ed  esercizio  dell'attivita'  venatoria   nella   regione
Friuli-Venezia Giulia», in annate venatorie precedenti all'entrata in
vigore del presente regolamento possono essere utilizzati nell'annata
venatoria n. 2008/2009 e, comunque, sino al loro esaurimento. 
    2. L'adempimento di cui all'art. 3,  comma  4,  e'  effettuato  a
decorrere dall'annata venatoria n. 2009/2010. 
 
                               Art. 5. 
 
 
Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della  Regione
                             n. 296/2008 
 
    1. L'allegato A del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
296/2008 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto: Il presidente: Tondo 
 
    (Omissis).