Allegato Regolamento recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa' e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27. Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina: a) i criteri e le modalita' per il riconoscimento delle associazioni e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle societa' e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi; b) i criteri e le modalita' per la vigilanza sulle societa' e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici. Art. 2. Soggetti richiedenti il riconoscimento 1. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che intendono costituire i fondi mutualistici previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) chiedono il riconoscimento di cui all'art. 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono: a) le associazioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 27/2007; b) le associazioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27/2007; 3. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 e dall'art. 11 della legge n. 59/1992, al fine di esercitare detta attivita', chiedono il riconoscimento di cui all'art. 1. Art. 3. Criteri per il riconoscimento 1. Il riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 2, commi l e 3, e' concesso, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione che contestualmente ne approva lo statuto. 2. Il riconoscimento delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative di cui all'art. 2, comma 1, e' concesso quando sia verificato che: a) le finalita' statutarie dell'associazione richiedente attengono alla rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative aderenti; b) la sede o unita' operativa dell'associazione e' situata nel territorio regionale; c) le finalita' statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale; d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera a); e) l'associazione richiedente ha ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica. 3. Il riconoscimento delle associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'art. 2, comma 3, e' concesso quando sia verificato che: a) le finalita' statutarie dell'associazione richiedente attengono esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione; b) la sede o unita' operativa dell'associazione e' situata nel territorio regionale; c) le finalita' statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale; d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera a); e) lo statuto delle associazioni prevede la partecipazione di diritto di tutte le societa' cooperative e dei loro consorzi aderenti alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 2; f) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalita' di cui alla lettera a); g) l'associazione richiedente ha ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica. 4. Ogni modificazione o integrazione dello statuto dell'associazione, successiva alla concessione del riconoscimento di cui al comma 1, su domanda del rappresentante legale dell'associazione, e' approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Art. 4. Domanda di riconoscimento 1. La domanda di riconoscimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione. 2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti: a) la deliberazione degli organi sociali competenti contenente la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda; b) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico; c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e gli associati esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1; d) la documentazione relativa al possesso dei mezzi finanziari adeguati di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) e all'art. 3, comma 3, lettera d). Art. 5. Societa' per la gestione dei fondi mutualistici 1. Le societa' per azioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 ed aventi sede o unita' operativa nel territorio regionale chiedono l'approvazione dello statuto al fine di esercitare detta attivita'. Art. 6. Criteri per l'approvazione dello statuto 1. L'approvazione di cui all'art. 5 e' formalizzata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando sia verificato che: a) l'oggetto sociale della societa' richiedente attiene esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione; b) il capitale sociale e' sottoscritto in misura non inferiore al 50 per cento dalla associazione che ne promuove la costituzione; c) la sede o unita' operativa della societa' e' situata nel territorio regionale; d) le finalita' statutarie della societa' richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale; e) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalita' di cui alla lettera a); f) lo statuto prevede espressamente che le azioni siano trasferite solamente con il preventivo assenso dell'assemblea dei soci. 2. Ogni modificazione o integrazione dello statuto successiva all'approvazione di cui al comma 1 e' approvata, previa domanda del rappresentante legale della societa', con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Art. 7. Domanda di approvazione dello statuto 1. La domanda di approvazione di cui all'art. 5, sottoscritta dal legale rappresentante della societa' richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione. 2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti: a) la deliberazione degli organi sociali competenti contenente la richiesta di approvazione di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda; b) la copia autentica dello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico; c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e i soci esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1; d) la documentazione relativa alla sottoscrizione del capitale sociale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). Art. 8. Vigilanza sulle associazioni e sulle societa' costituite per la gestione dei fondi mutualistici 1. Le associazioni e le societa' costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui agli artt. 2, comma 3, e 5 sono soggette alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 27/2007. 2. I soggetti di cui al comma 1 sottopongono il proprio bilancio alla certificazione annuale da parte di societa' di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 27/2007, le quali svolgono la propria attivita' di verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia. 3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione gli atti di seguito indicati entro sessanta giorni dalla rispettiva adozione: a) il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione esplicativa nella quale siano espresse le modalita' di utilizzo dei fondi; b) verbali assembleari di approvazione del bilancio; c) la certificazione di cui al comma 2; d) l'attribuzione delle cariche sociali; e) le modificazioni e integrazioni dello statuto. 4. La Direzione di cui al comma 3 verifica che le modalita' di utilizzo dei fondi mutualistici siano conformi alla legge n. 59/1992 e idonee al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli a, comma 3, lettera a) e 6, comma 1, lettera a). Capo II Disposizioni Transitorie e finali Art. 9. Disposizioni transitorie e finali 1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: TONDO