Allegato 
 
Regolamento recante i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento
  delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su societa'  e
  associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici,  di
  cui all'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27. 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                                    
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'art.  28  della  legge
regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in  materia  di
promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina: 
      a) i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  delle
associazioni  e  per  l'approvazione  dei   relativi   statuti,   per
l'approvazione degli statuti delle societa' e delle  associazioni  di
gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi; 
      b) i criteri e le modalita' per la vigilanza sulle  societa'  e
associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici. 
 
                               Art. 2. 
 
 
               Soggetti richiedenti il riconoscimento 
 
    1. Le associazioni di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
movimento cooperativo che intendono costituire i  fondi  mutualistici
previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 e dall'art. 11
della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (Nuove norme in materia di societa'
cooperative) chiedono il riconoscimento di cui all'art. 1. 
    2. I soggetti di cui al comma 1 sono: 
      a) le associazioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera  a),
della legge regionale n. 27/2007; 
      b) le associazioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera  b),
della legge regionale n. 27/2007; 
    3.  Le  associazioni  costituite  per  la  gestione   dei   fondi
mutualistici previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 27/2007 e
dall'art. 11 della legge n. 59/1992,  al  fine  di  esercitare  detta
attivita', chiedono il riconoscimento di cui all'art. 1. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                    Criteri per il riconoscimento 
 
    1. Il riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 2,  commi
l e 3, e' concesso, previa deliberazione della Giunta regionale,  con
decreto del Presidente della Regione che contestualmente  ne  approva
lo statuto. 
    2.  Il  riconoscimento  delle  associazioni  di   rappresentanza,
assistenza e tutela di cooperative di cui all'art.  2,  comma  1,  e'
concesso quando sia verificato che: 
      a)  le  finalita'  statutarie   dell'associazione   richiedente
attengono alla rappresentanza, assistenza  e  tutela  di  cooperative
aderenti; 
      b) la sede o unita' operativa dell'associazione e' situata  nel
territorio regionale; 
      c) le finalita'  statutarie  dell'associazione  richiedente  si
esauriscono nell'ambito del territorio regionale; 
      d)  l'associazione  richiedente  possiede  i  mezzi  finanziari
adeguati al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera a); 
      e) l'associazione richiedente  ha  ottenuto  il  riconoscimento
della personalita' giuridica. 
    3.  Il  riconoscimento  delle  associazioni  costituite  per   la
gestione dei fondi mutualistici  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'
concesso quando sia verificato che: 
      a)  le  finalita'  statutarie   dell'associazione   richiedente
attengono esclusivamente alla promozione e al finanziamento di  nuove
imprese  e  di  iniziative  di  sviluppo  della   cooperazione,   con
preferenza per i  programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica  e
all'incremento dell'occupazione; 
      b) la sede o unita' operativa dell'associazione e' situata  nel
territorio regionale; 
      c) le finalita'  statutarie  dell'associazione  richiedente  si
esauriscono nell'ambito del territorio regionale; 
      d)  l'associazione  richiedente  possiede  i  mezzi  finanziari
adeguati al perseguimento delle finalita' di cui alla lettera a); 
      e) lo statuto delle associazioni prevede la  partecipazione  di
diritto di tutte le societa' cooperative e dei loro consorzi aderenti
alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 2; 
      f)  lo  statuto   prevede   espressamente   l'utilizzo   e   il
reinvestimento degli utili per le finalita' di cui alla lettera a); 
      g) l'associazione richiedente  ha  ottenuto  il  riconoscimento
della personalita' giuridica. 
    4.   Ogni   modificazione   o    integrazione    dello    statuto
dell'associazione, successiva alla concessione del riconoscimento  di
cui   al   comma   1,   su   domanda   del   rappresentante    legale
dell'associazione, e' approvata  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Domanda di riconoscimento 
 
    1. La domanda di riconoscimento di cui all'art. 2, commi 1  e  3,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente,
deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va  indirizzata
al Presidente della Regione per il tramite della  Direzione  centrale
competente in materia di vigilanza sulla cooperazione. 
    2. Alla domanda di cui al  comma  1  vanno  allegati  i  seguenti
documenti: 
      a) la deliberazione degli organi sociali competenti  contenente
la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1e il conferimento del
relativo potere di rappresentanza  al  soggetto  che  sottoscrive  la
domanda; 
      b) la copia autentica dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto
redatti nella forma dell'atto pubblico; 
      c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche
sociali  attribuite  e  gli  associati  esistenti  al  momento  della
presentazione della domanda di cui al comma 1; 
      d) la documentazione relativa al possesso dei mezzi  finanziari
adeguati di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) e all'art.  3,  comma
3, lettera d). 
 
                               Art. 5. 
 
 
           Societa' per la gestione dei fondi mutualistici 
 
    1. Le societa' per azioni costituite per la  gestione  dei  fondi
mutualistici di cui all'art. 28 della legge regionale n.  27/2007  ed
aventi sede o unita'  operativa  nel  territorio  regionale  chiedono
l'approvazione dello statuto al fine di esercitare detta attivita'. 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Criteri per l'approvazione dello statuto 
 
    1. L'approvazione di cui all'art. 5 e' formalizzata  con  decreto
del Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale, quando sia verificato che: 
      a)  l'oggetto  sociale  della  societa'   richiedente   attiene
esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese  e
di iniziative di sviluppo della cooperazione, con  preferenza  per  i
programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica   e   all'incremento
dell'occupazione; 
      b) il capitale sociale e' sottoscritto in misura non  inferiore
al 50 per cento dalla associazione che ne promuove la costituzione; 
      c) la sede o unita' operativa della  societa'  e'  situata  nel
territorio regionale; 
      d)  le  finalita'  statutarie  della  societa'  richiedente  si
esauriscono nell'ambito del territorio regionale; 
      e)  lo  statuto   prevede   espressamente   l'utilizzo   e   il
reinvestimento degli utili per le finalita' di cui alla lettera a); 
      f)  lo  statuto  prevede  espressamente  che  le  azioni  siano
trasferite solamente con il  preventivo  assenso  dell'assemblea  dei
soci. 
    2. Ogni modificazione o  integrazione  dello  statuto  successiva
all'approvazione di cui al comma 1 e' approvata, previa  domanda  del
rappresentante legale della  societa',  con  decreto  del  Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                Domanda di approvazione dello statuto 
 
    1. La domanda di approvazione di cui all'art. 5, sottoscritta dal
legale rappresentante della  societa'  richiedente,  deve  essere  in
regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata  al  Presidente
della Regione per il tramite della Direzione centrale  competente  in
materia di vigilanza sulla cooperazione. 
    2. Alla domanda di cui al  comma  1  vanno  allegati  i  seguenti
documenti: 
      a) la deliberazione degli organi sociali competenti  contenente
la richiesta di approvazione di cui al comma 1 e il conferimento  del
relativo potere di rappresentanza  al  soggetto  che  sottoscrive  la
domanda; 
      b)  la  copia  autentica  dello  statuto  redatto  nella  forma
dell'atto pubblico; 
      c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche
sociali attribuite e i soci esistenti al momento della  presentazione
della domanda di cui al comma 1; 
      d) la documentazione relativa alla sottoscrizione del  capitale
sociale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). 
 
                               Art. 8. 
 
 
      Vigilanza sulle associazioni e sulle societa' costituite 
               per la gestione dei fondi mutualistici 
 
    1. Le associazioni e le societa' costituite per la  gestione  dei
fondi mutualistici di cui agli artt. 2, comma 3, e  5  sono  soggette
alla vigilanza della Regione,  ai  sensi  dell'art.  28  della  legge
regionale n. 27/2007. 
    2. I soggetti di cui al comma 1 sottopongono il proprio  bilancio
alla  certificazione  annuale  da  parte  di  societa'  di  revisione
iscritte  nell'elenco  regionale  di  cui  all'art.  22  della  legge
regionale n. 27/2007, le  quali  svolgono  la  propria  attivita'  di
verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia. 
    3. I soggetti di  cui  al  comma  1  trasmettono  alla  Direzione
centrale competente in materia di vigilanza  sulla  cooperazione  gli
atti di seguito  indicati  entro  sessanta  giorni  dalla  rispettiva
adozione: 
      a)  il   bilancio   d'esercizio   corredato   dalla   relazione
esplicativa nella quale siano espresse le modalita' di  utilizzo  dei
fondi; 
      b) verbali assembleari di approvazione del bilancio; 
      c) la certificazione di cui al comma 2; 
      d) l'attribuzione delle cariche sociali; 
      e) le modificazioni e integrazioni dello statuto. 
    4. La Direzione di cui al comma 3 verifica che  le  modalita'  di
utilizzo dei fondi mutualistici siano conformi alla legge n.  59/1992
e idonee al perseguimento delle finalita' di  cui  agli  articoli  a,
comma 3, lettera a) e 6, comma 1, lettera a). 
 
                               Capo II 
 
 
                  Disposizioni Transitorie e finali 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1.  Il  rinvio  a  leggi  e  regolamenti  operato  dal   presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto: Il Presidente: TONDO