Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  commi da 18 a 21 della legge regionale  30  dicembre  2008,  n.  17
  (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e
  pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da  18
a 21, della legge  regionale  n.  30  dicembre  2008,  n.  17  (Legge
finanziaria  2009)ยป,  per  la  realizzazione  di  convegni,  studi  e
pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1.  Sono  beneficiari  dei  contributi   di   cui   al   presente
regolamento: 
      a) le associazioni  di  protezione  ambientale  individuate  ai
sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale); 
      b) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)
iscritte all'anagrafe unica ai sensi  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino  della  disciplina
tributaria degli enti non  commerciali  e  delle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale); 
      c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei  registri  di
cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul
volontariato); 
      d) gli enti non commerciali. 
    2. Gli enti di cui al comma 1 operano  sul  territorio  regionale
nel settore ambientale e sono costituiti da almeno tre anni alla data
del 9 gennaio 2009. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a  contributo,  per  la  realizzazione  delle
iniziative di cui all'articolo 1 le spese direttamente riferibili  ai
costi delle attivita' finanziate. 
    2.  Sono  ammissibili  a  contributo,  per  la  realizzazione  di
convegni ai sensi dell'art. 1, anche mediante affidamento a  societa'
di servizi operanti nel settore, le spese relative: 
      a) alla stampa, all'affissione, alla distribuzione di:  inviti,
manifesti illustrativi, atti, relazioni,  comunicazioni  e  documenti
conclusivi; 
      b)  alla  locazione  di  locali  utilizzati  per   l'iniziativa
comprese le spese di allestimento, di noleggio degli impianti e delle
attrezzature; 
      c) ai servizi di segreteria organizzativa; 
      d) ai servizi di registrazione,  di  traduzione  simultanea  ed
agli interpreti;  e)  al  viaggio,  al  vitto  ed  al  soggiorno  dei
relatori; 
      f) al corrispettivo dovuto alla societa' di servizi. 
    3. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di studi e
di pubblicazioni ai sensi dell'art. 1, le spese relative: 
      a) al conferimento di incarichi,  compreso  il  rimborso  delle
spese di viaggio, ad  un  numero  di  soggetti  esterni  al  soggetto
richiedente, non superiore a tre; 
      b)  all'acquisto  o  al   noleggio   di   attrezzature   e   di
strumentazione necessarie alla realizzazione dell'elaborata;  qualora
le attrezzature e la strumentazione non vengano utilizzate,  ai  fini
della redazione dell'elaborato, per il loro  intero  ciclo  di  vita,
sono ammissibili i soli costi di ammortamento  relativi  alla  durata
della preparazione dell'elaborato medesimo; 
      c) all'acquisto di materiali ed  alla  fornitura  di  beni  che
esauriscano il loro ciclo di  vita  nell'ambito  della  realizzazione
dell'elaborato, nonche' all'acquisto di materiale di consumo, il  cui
valore complessivo non superi 500,00 euro; 
      d) alla stampa ed alla rilegatura dell'elaborato; 
      e)  alla  pubblicita'  dell'elaborato  attraverso  i  mezzi  di
comunicazione di massa, nel limite  del  20  per  cento  della  spesa
complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa. 
      f) alla pubblicazione dell'elaborato su riviste  specializzate,
in volumi  monografici  o  collettanei,  tramite  canali  informativi
multimediali. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le  domande  di  contributo  sono  presentate  alla  Direzione
centrale ambiente e lavori pubblici, entro il termine del 31 marzo di
ogni anno, nel rispetto del regime fiscale vigente  sull'imposta  di'
bollo, sul modello di cui all'allegato A. 
    2. La  domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'ente o da soggetto delegato munito del potere di'
firma, e'  corredata  a  pena  di  inammissibilita',  dalla  seguente
documentazione: 
      a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta; 
      b) preventivo analitico di  spesa  dell'iniziativa  comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
      c)  copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto
dell'ente; 
      d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': 
        1) attestante il possesso dei requisiti indicati dall'art. 2; 
        2) attestante il potere di firma  del  legale  rappresentante
dell'ente o del soggetto delegato; 
        3)  attestante  i  nominativi  dei  componenti  degli  organi
dell'ente; 
        4) attestante l'insussistenza di  altri  contributi  pubblici
per la realizzazione dell'iniziativa; 
        5) attestante il regime fiscale dell'ente. 
    3. Il soggetto  richiedente  puo'  presentare  una  sola  domanda
relativa ad una sola delle iniziative ammissibili a  contributo,  per
esercizio finanziario. 
    4. Non sono ammesse domande di' contributo  presentate  in  forma
congiunta o aventi ad oggetto iniziative da realizzare mediante forme
di collaborazione tra gli enti richiedenti. 
    5. Sono ammissibili a  contributo  le  spese  sostenute  dopo  la
presentazione della domanda. 
    6.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e'   ammissibile   a
contributo solo se sostenuta dal soggetto richiedente e da questi non
recuperabile. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 
    2.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del procedimento,  ne  da'  comunicazione
all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando  un  termine
di  quindici  giorni   per   provvedere   alla   regolarizzazione   o
all'integrazione. 
    3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni  di  cui  al
comma 2, la domanda e' rigettata. 
    4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato
il rigetto della domanda. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Criteri di valutazione delle domande 
 
    1.  Le  domande  sono  valutate  mediante  l'attribuzione  di  un
punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri: 
      a) 12 punti: significativita' per  l'Amministrazione  regionale
dell'iniziativa, sotto il profilo dell'attualita',  della  rilevanza,
della risonanza esterna; 
      b) 10 punti: funzionalita'  dell'iniziativa  con  le  politiche
regionali previste dai principali strumenti di  programmazione  e  di
pianificazione regionale; 
      c) 8  punti:  trasferibilita'  delle  risultanze  analitiche  e
cognitive in strategie operative; 
      d) 6 punti: valenza dell'iniziativa sotto il profilo  nazionale
o internazionale; 
      e) 4 punti: interdisciplinarieta' dell'approccio; 
      f) 2 punti: previsione di forme ampie di' comunicazione. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                     Assegnazione dei contributi 
 
    1. Il contributo e' assegnato nella misura del 100 per cento  del
costo ammissibile. 
    2. I contributi sono assegnati con il procedimento  valutativo  a
graduatoria di cui all'art. 36 della  legge  regionale  n.  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto   di   accesso)   nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge. 
    3. La graduatoria delle  domande  di  contributo  e'  formata  in
applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 6. 
    4. Nel  caso  di  parita'  di  posizione  nella  graduatoria,  e'
applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione  delle
domande di contributo. 
    5. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle  risorse
disponibili e nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  31  della
legge  regionale  8  agosto  2007,  n.  21  (Norme  in   materia   di
programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 
    6.  La  domanda  ammissibile  a  contributo  ma  non   totalmente
finanziabile a causa dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
diversamente da quanto previsto al comma 1,  e'  accolta  nei  limiti
possibili, a condizione che il soggetto richiedente  presenti,  entro
il  termine  assegnato  dal   responsabile   del   procedimento   una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura  ridotta  e
di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente
tale contributo. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi concessi per le finalita' di cui  all'articolo  1
non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la realizzazione
della medesima iniziativa. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Concessione dei contributi 
 
    1. Ferma restando la determinazione  della  spesa  ammissibile  a
contributo ai sensi dell'art. 3, il contributo e' concesso  a  fronte
del costo complessivo dell'iniziativa e non per le  singole  voci  di
spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b). 
    2.  Ai  fini  della  concessione  del  contributo,  il   Servizio
disciplina lavori pubblici e affari generali,  entro  novanta  giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di  cui  all'art.  4,  comma  1,  comunica  ai  soggetti  beneficiari
l'avvenuta assegnazione del contributo in base  alla  graduataria  di
cui all'art. 7 ed alla documentazione  presentata  in  allegato  alla
domanda. 
    3. Entro quarantacinque giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
novanta giorni di cui al  comma  2,  il  Servizio  disciplina  lavori
pubblici e affari generali provvede alla concessione  del  contributo
con i fondi stanziati sui  pertinenti  capitoli  del  bilancia  della
Regione fissando, altresi', i termini  di  esecuzione  dell'attivita'
finanziata nonche' quello per la presentazione  della  documentazione
di rendicontazione della spesa non superiore a dodici mesi dalla data
del provvedimento di concessione del contributo. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
    1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti  beneficiari
presentano, entro il termine di rendicontazione della spesa,  fissato
ai sensi dell'art. 9, comma 3, al Servizio disciplina lavori pubblici
e affari generali, la documentazione di rendicontazione della  spesa,
ai sensi degli articoli 41 o 43, della legge regionale 20 marzo 2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e diritto di accesso), dalla quale si  evinca  che  le
voci di spesa documentate in sede di rendicontazione, corrispondono a
quelle dichiarate nella domanda di contributo ed oggetto del relativo
decreto di concessione. 
    2. Su motivata istanza del  soggetto  beneficiario,  il  Servizio
disciplina lavori pubblici  e  affari  generali  puo'  concedere  una
proroga  di  sessanta  giorni  del  termine  di  presentazione  della
documentazione di cui al comma 1. 
    3.  Qualora  la  spesa   complessiva   ritenuta   definitivamente
ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa,
il contributo e' rideterminato, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  nella
misura corrispondente alla spesa complessiva ritenuta definitivamente
ammissibile. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo e' revocato nel caso in cui non siano rispettati
i termini previsti dal decreto di concessione, ai sensi dell'art.  9,
comma 3 e il termine prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 2. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande  di
contributo sono presentate  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                         Modello allegato A 
 
    1. Il modello della domanda di contributo di cui  all'allegato  A
e' scaricabile dal sito internet della Regione. 
    2. Il modello della domanda di' cui al comma 1 e' modificato  con
decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                     Visto: Il Presidente: TONDO 
 
    (Omissis) 
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico