Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 18 a 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 18 a 21, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)ยป, per la realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni, concernenti la tutela dell'ambiente. Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento: a) le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale); b) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale); c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato); d) gli enti non commerciali. 2. Gli enti di cui al comma 1 operano sul territorio regionale nel settore ambientale e sono costituiti da almeno tre anni alla data del 9 gennaio 2009. Art. 3. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 le spese direttamente riferibili ai costi delle attivita' finanziate. 2. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di convegni ai sensi dell'art. 1, anche mediante affidamento a societa' di servizi operanti nel settore, le spese relative: a) alla stampa, all'affissione, alla distribuzione di: inviti, manifesti illustrativi, atti, relazioni, comunicazioni e documenti conclusivi; b) alla locazione di locali utilizzati per l'iniziativa comprese le spese di allestimento, di noleggio degli impianti e delle attrezzature; c) ai servizi di segreteria organizzativa; d) ai servizi di registrazione, di traduzione simultanea ed agli interpreti; e) al viaggio, al vitto ed al soggiorno dei relatori; f) al corrispettivo dovuto alla societa' di servizi. 3. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di studi e di pubblicazioni ai sensi dell'art. 1, le spese relative: a) al conferimento di incarichi, compreso il rimborso delle spese di viaggio, ad un numero di soggetti esterni al soggetto richiedente, non superiore a tre; b) all'acquisto o al noleggio di attrezzature e di strumentazione necessarie alla realizzazione dell'elaborata; qualora le attrezzature e la strumentazione non vengano utilizzate, ai fini della redazione dell'elaborato, per il loro intero ciclo di vita, sono ammissibili i soli costi di ammortamento relativi alla durata della preparazione dell'elaborato medesimo; c) all'acquisto di materiali ed alla fornitura di beni che esauriscano il loro ciclo di vita nell'ambito della realizzazione dell'elaborato, nonche' all'acquisto di materiale di consumo, il cui valore complessivo non superi 500,00 euro; d) alla stampa ed alla rilegatura dell'elaborato; e) alla pubblicita' dell'elaborato attraverso i mezzi di comunicazione di massa, nel limite del 20 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo per l'iniziativa. f) alla pubblicazione dell'elaborato su riviste specializzate, in volumi monografici o collettanei, tramite canali informativi multimediali. Art. 4. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di' bollo, sul modello di cui all'allegato A. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da soggetto delegato munito del potere di' firma, e' corredata a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta; b) preventivo analitico di spesa dell'iniziativa comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': 1) attestante il possesso dei requisiti indicati dall'art. 2; 2) attestante il potere di firma del legale rappresentante dell'ente o del soggetto delegato; 3) attestante i nominativi dei componenti degli organi dell'ente; 4) attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'iniziativa; 5) attestante il regime fiscale dell'ente. 3. Il soggetto richiedente puo' presentare una sola domanda relativa ad una sola delle iniziative ammissibili a contributo, per esercizio finanziario. 4. Non sono ammesse domande di' contributo presentate in forma congiunta o aventi ad oggetto iniziative da realizzare mediante forme di collaborazione tra gli enti richiedenti. 5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile a contributo solo se sostenuta dal soggetto richiedente e da questi non recuperabile. Art. 5. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne da' comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 3. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 2, la domanda e' rigettata. 4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato il rigetto della domanda. Art. 6. Criteri di valutazione delle domande 1. Le domande sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri: a) 12 punti: significativita' per l'Amministrazione regionale dell'iniziativa, sotto il profilo dell'attualita', della rilevanza, della risonanza esterna; b) 10 punti: funzionalita' dell'iniziativa con le politiche regionali previste dai principali strumenti di programmazione e di pianificazione regionale; c) 8 punti: trasferibilita' delle risultanze analitiche e cognitive in strategie operative; d) 6 punti: valenza dell'iniziativa sotto il profilo nazionale o internazionale; e) 4 punti: interdisciplinarieta' dell'approccio; f) 2 punti: previsione di forme ampie di' comunicazione. Art. 7. Assegnazione dei contributi 1. Il contributo e' assegnato nella misura del 100 per cento del costo ammissibile. 2. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. 3. La graduatoria delle domande di contributo e' formata in applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'art. 6. 4. Nel caso di parita' di posizione nella graduatoria, e' applicato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. 5. La graduatoria ha validita' sino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 6. La domanda ammissibile a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, diversamente da quanto previsto al comma 1, e' accolta nei limiti possibili, a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo. Art. 8. Cumulo dei contributi 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per la realizzazione della medesima iniziativa. Art. 9. Concessione dei contributi 1. Ferma restando la determinazione della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 3, il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'iniziativa e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b). 2. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'avvenuta assegnazione del contributo in base alla graduataria di cui all'art. 7 ed alla documentazione presentata in allegato alla domanda. 3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 2, il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali provvede alla concessione del contributo con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del bilancia della Regione fissando, altresi', i termini di esecuzione dell'attivita' finanziata nonche' quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Art. 10. Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il termine di rendicontazione della spesa, fissato ai sensi dell'art. 9, comma 3, al Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, la documentazione di rendicontazione della spesa, ai sensi degli articoli 41 o 43, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), dalla quale si evinca che le voci di spesa documentate in sede di rendicontazione, corrispondono a quelle dichiarate nella domanda di contributo ed oggetto del relativo decreto di concessione. 2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali puo' concedere una proroga di sessanta giorni del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1. 3. Qualora la spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile a contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo e' rideterminato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, nella misura corrispondente alla spesa complessiva ritenuta definitivamente ammissibile. Art. 11. Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e il termine prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 2. Art. 12. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 13. Modello allegato A 1. Il modello della domanda di contributo di cui all'allegato A e' scaricabile dal sito internet della Regione. 2. Il modello della domanda di' cui al comma 1 e' modificato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici. Art. 14. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 15. Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: TONDO (Omissis) Parte di provvedimento in formato grafico