Art. 12 
 
                            Norme finali 
 
    1.  Fatte  salve,  in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
riguardanti  la  figura  professionale  ad  esaurimento  di   guardia
ittico-venatoria, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: 
      a) deliberazione della Giunta provinciale n. 2731  di  data  19
ottobre 2001, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del
DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e  s.m.  ed  int.,  in  materia  di
uniformi  ed  equipaggiamento  del  personale  del  Corpo   forestale
provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi  e  dei
relativi  distintivi  di  qualifica,  nonche'  dei  criteri  e  delle
modalita' relative alla dotazione e all'uso delle medesime»; 
      b) deliberazione della Giunta provinciale n.  l74  di  data  31
gennaio 2003, ad  oggetto  «Nuovi  distintivi  di  riconoscimento  di
qualifica per  il  personale  delle  qualifiche  forestali.  Modifica
dell'allegato G della deliberazione n. 2731 di data 19  ottobre  2001
(Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000,  n.
5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi  ed  equipaggiamento
del personale del  Corpo  forestale  provinciale.  Definizione  delle
caratteristiche  delle  uniformi  e  dei   relativi   distintivi   di
qualifica, nonche'  dei  criteri  e  delle  modalita'  relative  alla
dotazione e all'uso delle medesime)»; 
      c) deliberazione della Giunta provinciale  n.  839  di  data  5
maggio 2005, ad oggetto «Integrazioni e modifiche alla  deliberazione
n.  2731  di  data  19  ottobre  2001  (Deliberazione  di  attuazione
dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int.,  in
materia di  uniformi  ed  equipaggiamento  del  personale  del  Corpo
forestale  provinciale.  Definizione  delle   caratteristiche   delle
uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche' dei  criteri
e delle modalita' relative alla dotazione e all'uso delle medesime)». 
    2.   Nelle   more    di    acquisizione    delle    uniformi    e
dell'equipaggiamento  previsto  dal   presente   regolamento   e   di
approvazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 6,  restano
valide le disposizioni adottate in applicazione  delle  deliberazioni
cessate ai sensi del comma 1. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Trento, 10 marzo 2009 
 
                               DELLAI 
 
    (Omissis) 
 
(Registrato alla Corte dei conti  il  28  aprile  2009,  registro  1,
foglio 5)