Art. 12 Norme finali 1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: a) deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 19 ottobre 2001, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche' dei criteri e delle modalita' relative alla dotazione e all'uso delle medesime»; b) deliberazione della Giunta provinciale n. l74 di data 31 gennaio 2003, ad oggetto «Nuovi distintivi di riconoscimento di qualifica per il personale delle qualifiche forestali. Modifica dell'allegato G della deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche' dei criteri e delle modalita' relative alla dotazione e all'uso delle medesime)»; c) deliberazione della Giunta provinciale n. 839 di data 5 maggio 2005, ad oggetto «Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche' dei criteri e delle modalita' relative alla dotazione e all'uso delle medesime)». 2. Nelle more di acquisizione delle uniformi e dell'equipaggiamento previsto dal presente regolamento e di approvazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, restano valide le disposizioni adottate in applicazione delle deliberazioni cessate ai sensi del comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 marzo 2009 DELLAI (Omissis) (Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 5)