Art. 7 
 
               Distintivi di specializzazione del CFT 
 
    1. Agli appartenenti al CFT in possesso di particolari conoscenze
o abilita' o che appartengono a unita' specialistiche di supporto o a
nuclei operativi specialistici previsti  dal  nuovo  Regolamento,  ai
quali sono assegnati  specifici  incarichi,  il  capo  del  CFT,  con
proprio atto,  conferisce  i  distintivi  di  specializzazione  e  ne
dispone l'uso. 
    2. Il distintivo di specializzazione e' a forma di  scudetto,  in
metallo smaltato con le caratteristiche descritte nell'Allegato G  al
presente regolamento e va posto in corrispondenza del  taschino  sito
sul lato destro della giacca dell'uniforme ordinaria e delle camicie.
Il personale puo' fregiarsi di un numero massimo di due distintivi di
specialita'. 
    3. Nell'allegato G sono definite le tipologie dei  distintivi  di
specializzazione relativi ai comandanti di stazione  forestale,  agli
operatori «snow friend» e agli appartenenti al  gruppo  sportivo  del
CFT. 
    4. Il  capo  del  CFT  puo'  definire,  in  coerenza  al  modello
generale,  le  ulteriori  tipologie  di  distintivi  in  relazione  a
specializzazioni non individuate al comma 3.