Art. 7 Distintivi di specializzazione del CFT 1. Agli appartenenti al CFT in possesso di particolari conoscenze o abilita' o che appartengono a unita' specialistiche di supporto o a nuclei operativi specialistici previsti dal nuovo Regolamento, ai quali sono assegnati specifici incarichi, il capo del CFT, con proprio atto, conferisce i distintivi di specializzazione e ne dispone l'uso. 2. Il distintivo di specializzazione e' a forma di scudetto, in metallo smaltato con le caratteristiche descritte nell'Allegato G al presente regolamento e va posto in corrispondenza del taschino sito sul lato destro della giacca dell'uniforme ordinaria e delle camicie. Il personale puo' fregiarsi di un numero massimo di due distintivi di specialita'. 3. Nell'allegato G sono definite le tipologie dei distintivi di specializzazione relativi ai comandanti di stazione forestale, agli operatori «snow friend» e agli appartenenti al gruppo sportivo del CFT. 4. Il capo del CFT puo' definire, in coerenza al modello generale, le ulteriori tipologie di distintivi in relazione a specializzazioni non individuate al comma 3.