Art. 11 Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equita' nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d'istituto: a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilita', criteri, modalita', procedure e strumenti, anche standardizzati, in un'ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialita' del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente; b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola; c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1 , e 4, comma 1. 2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attivita' didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacita' relazionale dello studente provvede, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attivita' educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline e' collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall'art. 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola. 3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe. 4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.