Art. 11 
 
     Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe 
           in merito alla valutazione periodica e annuale 
 
    1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2,  il  collegio
docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equita' nelle
procedure e nelle decisioni dei singoli docenti  e  dei  consigli  di
classe, definisce, nella parte didattica del progetto d'istituto: 
      a) i criteri generali  da  seguire  per  lo  svolgimento  della
valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione
articolato  in  responsabilita',  criteri,  modalita',  procedure   e
strumenti, anche standardizzati, in un'ottica dinamica  e  formativa,
nel  rispetto  della  collegialita'  del  giudizio  e  favorendo   la
componente dialogata  della  valutazione,  tenuto  conto  della  fase
evolutiva dello studente; 
      b) i criteri generali  da  seguire  per  la  valutazione  degli
studenti del secondo ciclo di istruzione  che  svolgono  percorsi  di
alternanza  scuola-lavoro  ai  sensi   dell'art.   65   della   legge
provinciale sulla scuola; 
      c)  le  date  e  la  frequenza  della   valutazione   periodica
effettuata dal consiglio di classe, fermo  restando  quanto  previsto
dagli articoli 3, comma 1 , e 4, comma 1. 
    2.  Ferma  restando  la  competenza  di  ogni   singolo   docente
responsabile della specifica attivita' didattica  e  formativa,  alla
valutazione degli apprendimenti, della  capacita'  relazionale  dello
studente provvede, ai sensi  dell'art.  25  della  legge  provinciale
sulla  scuola,  il  consiglio  di  classe  presieduto  dal  dirigente
dell'istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con  la
sola componente di  tutti  i  docenti  responsabili  delle  attivita'
educative e didattiche della classe.  La  valutazione  delle  singole
discipline e' collegiale e spetta al consiglio di classe su  motivata
e documentata proposta del docente della disciplina,  ferma  restando
la  competenza  degli  assistenti  addetti  alle   esercitazioni   di
laboratorio prevista dall'art. 25, comma 1, della  legge  provinciale
sulla scuola. 
    3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio  di  classe
ai sensi del comma 2,  partecipano  alla  valutazione  di  tutti  gli
studenti della classe. 
    4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e
dell'art. 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
1988, n. 405 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento  scolastico  in
provincia di Trento), i docenti di religione  cattolica  fanno  parte
del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli  altri
docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento.