Art. 12 Documento di valutazione e modalita' di comunicazione degli esiti della valutazione 1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': a) trasparenza e completezza delle informazioni; b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione dell'istituzione scolastica e dello studente; c) nel documento di valutazione e' riportata a margine anche la valutazione delle discipline opzionali facoltative; d) limitatamente all'ultima classe del primo ciclo di istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio orientativo; e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in decimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, sono scritti in lettere. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, le modalita' di comunicazione, anche in forma telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e sull'andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 6