Art. 12 
 
                Documento di valutazione e modalita' 
           di comunicazione degli esiti della valutazione 
 
    1. Le  istituzioni  scolastiche  predispongono  il  documento  di
valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': 
      a) trasparenza e completezza delle informazioni; 
      b) indicazione degli  elementi  essenziali  di  identificazione
dell'istituzione scolastica e dello studente; 
      c) nel documento di valutazione e' riportata a margine anche la
valutazione delle discipline opzionali facoltative; 
      d)  limitatamente  all'ultima  classe  del   primo   ciclo   di
istruzione  il  documento  di  valutazione  contiene   il   consiglio
orientativo; 
      e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in
decimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, sono scritti in lettere. 
    2. Nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  5  della  legge
provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1
di questo articolo, le modalita' di  comunicazione,  anche  in  forma
telematica, degli esiti della valutazione periodica e  annuale  fanno
parte di  un  programma  di  comunicazione  continua  tra  docenti  e
famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai
genitori   sui   risultati   delle   verifiche,   sulle   assenze   e
sull'andamento scolastico dei propri figli, con particolare  riguardo
alle situazioni che possono portare alla non ammissione  alla  classe
successiva o all'esame di stato. 
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
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