Art. 13 Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale 1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A. 2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell'istituzione scolastica di provenienza. 3. Ferme restando le modalita' di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuita' con le modalita' per la valutazione periodica stabilite per l'anno scolastico 2008-2009 dalla deliberazione di Giunta provinciale 3 ottobre 2008, n. 2456 (Direttiva per la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti per l'anno scolastico 2008/2009), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato e' espressa con i giudizi sintetici previsti dall'art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d'esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A, motivando in particolare la conversione numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice puo' assegnare la lode. 4. La certificazione delle competenze degli studenti e' sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola. Tabella A RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13,COMMI 1 E 3) Parte di provvedimento in formato grafico Trento, 27 aprile 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 6