Art. 13 
 
                Forme di raccordo con la valutazione 
                disciplinata dalla normativa statale 
 
    1.  Nel  primo  ciclo  di  istruzione  per  il  raccordo  tra  la
valutazione degli  studenti  disciplinata  da  questo  regolamento  e
quella  disciplinata   dalla   normativa   statale   le   istituzioni
scolastiche utilizzano la tabella A. 
    2. Nel secondo ciclo di istruzione gli  studenti  provenienti  da
fuori  provincia  di  Trento,  nei  confronti  dei  quali  sia  stata
deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio,  sono
iscritti  con  riserva  alla  classe  successiva,  in  attesa   della
conclusione   della   procedura   di   valutazione   nell'istituzione
scolastica di provenienza. 
    3. Ferme restando le modalita' di svolgimento dell'esame di stato
stabilite  dalla  normativa  statale  vigente,  nel  primo  ciclo  di
istruzione, in  coerenza  e  continuita'  con  le  modalita'  per  la
valutazione periodica stabilite per l'anno scolastico 2008-2009 dalla
deliberazione  di  Giunta  provinciale  3  ottobre  2008,   n.   2456
(Direttiva per la valutazione periodica  degli  apprendimenti  e  del
comportamento degli studenti per  l'anno  scolastico  2008/2009),  la
valutazione delle prove scritte  e  del  colloquio  pluridisciplinare
dell'esame di stato e' espressa  con  i  giudizi  sintetici  previsti
dall'art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle  prove  d'esame  e
del giudizio di ammissione, la commissione  esaminatrice  formula  un
giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto  numerico
utilizzando la tabella A, motivando  in  particolare  la  conversione
numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo.  Nei  casi  di
merito eccezionale la  commissione  esaminatrice  puo'  assegnare  la
lode. 
    4. La certificazione delle competenze degli studenti  e'  sospesa
fino  alla  definizione  delle  competenze  stesse   da   parte   del
regolamento sui piani di studio provinciali di  attuazione  dell'art.
55 della legge provinciale sulla scuola. 
 
                                                            Tabella A 
 
              RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA 
            DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13,COMMI 1 E 3) 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      Trento, 27 aprile 2009 
 
                               DELLAI 
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
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