Art. 3 La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione 1. La valutazione dello studente e' periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. 2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. 3. La valutazione della capacita' relazionale ha funzione educativa e formativa, e' espressa all'interno del giudizio globale previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.