Art. 3 
 
     La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione 
 
    1.   La   valutazione   dello   studente   e'   periodica,    con
formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1,  lettera  c),  e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico. 
    2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono  espressi
nella forma di un giudizio globale  e,  per  ogni  disciplina,  nella
forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti:  ottimo,  distinto,
buono, sufficiente, non sufficiente. 
    3.  La  valutazione  della  capacita'  relazionale  ha   funzione
educativa e formativa, e' espressa all'interno del  giudizio  globale
previsto  dal  comma  2,  non  influisce  sulla   valutazione   degli
apprendimenti e non  condiziona  da  sola  l'ammissione  alla  classe
successiva o all'esame di stato.