Art. 4 La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione 1. La valutazione dello studente e' periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. 2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacita' relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi usando il numero quattro come votazione piu' bassa. 3. La valutazione della capacita' relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.