Art. 4 
 
    La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione 
 
    1.   La   valutazione   dello   studente   e'   periodica,    con
formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1,  lettera  c),  e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico. 
    2. Gli  esiti  della  valutazione  degli  apprendimenti  e  della
capacita' relazionale sono espressi  nella  forma  di  voti  numerici
definiti in decimi usando  il  numero  quattro  come  votazione  piu'
bassa. 
    3.  La  valutazione  della  capacita'  relazionale  ha   funzione
educativa  e  formativa,  non  influisce  sulla   valutazione   degli
apprendimenti e non  condiziona  da  sola  l'ammissione  alla  classe
successiva o all'esame di stato.