Art. 5 
Modalita' e criteri generali per l'ammissione alla classe  successiva
  ed all'esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
    1. In considerazione delle peculiari finalita' che caratterizzano
il percorso educativo, anche in  relazione  all'eta'  e  al  processo
evolutivo dei  soggetti  coinvolti,  nella  scuola  primaria  la  non
ammissione alla classe successiva oppure alla  scuola  secondaria  di
primo grado assume carattere di eccezionalita';  in  particolare,  il
consiglio di classe puo' decidere all'unanimita'  la  non  ammissione
solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione. 
    2. Nella scuola secondaria  di  primo  grado  sono  ammessi  alla
classe successiva o all'esame  di  stato  gli  studenti  che  abbiano
ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente  da  parte  del
consiglio di classe. 
    3. Nel secondo ciclo di istruzione: 
      a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano
ottenuto una valutazione non inferiore al  valore  della  sufficienza
negli apprendimenti delle discipline previste dai  piani  di  studio,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per gli studenti ammessi  con
carenze; 
      b) sono ammessi all'esame di stato  gli  studenti  che  abbiano
ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente  da  parte  del
consiglio di classe. 
    4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il  consiglio
di classe puo'  procedere  alla  valutazione  per  l'ammissione  alla
classe successiva o  all'esame  di  stato  solo  degli  studenti  che
abbiano  frequentato  almeno  tre  quarti  dell'orario   annuale   di
insegnamento, fatte salve le  eventuali  motivate  deroghe  stabilite
nella parte didattica del progetto d'istituto.