Art. 5 Modalita' e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 1. In considerazione delle peculiari finalita' che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'eta' e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalita'; in particolare, il consiglio di classe puo' decidere all'unanimita' la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione. 2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 3. Nel secondo ciclo di istruzione: a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per gli studenti ammessi con carenze; b) sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe puo' procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d'istituto.