Art. 6 Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione 1. Le modalita' di rilevazione delle carenze negli apprendimenti e di realizzazione delle attivita' di sostegno e di recupero nel secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalita': a) il collegio dei docenti e' responsabilizzato nel prevenire l'insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la realizzazione delle attivita' di sostegno e degli interventi di recupero; b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo per lo studente e regolativo per i processi di insegnamento-apprendimento; c) lo studente e' responsabilizzato nella partecipazione al recupero delle proprie carenze negli apprendimenti; d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili conseguenze, sulle modalita' di recupero e sui loro esiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla scuola.