Art. 6 
 
   Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione 
 
    1. Le modalita' di rilevazione delle carenze negli  apprendimenti
e di realizzazione delle attivita' di  sostegno  e  di  recupero  nel
secondo  ciclo  di  istruzione   sono   disciplinate   dalla   Giunta
provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalita': 
      a) il collegio dei docenti e' responsabilizzato  nel  prevenire
l'insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali  per  la
realizzazione delle attivita'  di  sostegno  e  degli  interventi  di
recupero; 
      b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo
per   lo    studente    e    regolativo    per    i    processi    di
insegnamento-apprendimento; 
      c) lo studente e'  responsabilizzato  nella  partecipazione  al
recupero delle proprie carenze negli apprendimenti; 
      d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e  puntualmente
informati  sulle  carenze  negli   apprendimenti,   sulle   possibili
conseguenze, sulle modalita'  di  recupero  e  sui  loro  esiti,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla
scuola.