Art. 7 
 
        Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione 
 
    1. Ai fini del calcolo  e  della  conseguente  attribuzione  allo
studente del credito  scolastico  previsto  dalla  normativa  statale
vigente, il consiglio di classe non tiene  conto  del  voto  relativo
alla valutazione della capacita' relazionale. 
    2. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico allo studente
ammesso all'esame  di  stato  con  una  valutazione  complessivamente
sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo  stesso  in  ogni
caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per
i casi in cui la media dei voti sia pari a sei. 
    3. I docenti di religione cattolica e,  analogamente,  i  docenti
dell'attivita' didattica alternativa fanno  parte  del  consiglio  di
classe riunito per la definizione  del  credito  scolastico  per  gli
studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.