Art. 7 Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione 1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacita' relazionale. 2. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei. 3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell'attivita' didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.