Art. 8 La valutazione degli studenti stranieri 1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. «Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall'art. 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti. 2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), sono stabilite anche le modalita' e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, da' evidenza anche di questi criteri generali. 3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalita' previste dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l'apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilita' delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all'apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.