Art. 8 
 
               La valutazione degli studenti stranieri 
 
    1.  La  valutazione  degli  studenti  stranieri,  come   definiti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008,
n. 8-115/Leg. «Regolamento per l'inserimento e  l'integrazione  degli
studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art.  75  della
legge provinciale 7 agosto 2006,  n.  5)»,  deve  tener  conto  della
necessaria   coerenza   valutativa   con   il   percorso    didattico
personalizzato previsto dall'art. 10 del decreto medesimo e  con  gli
elementi valutativi acquisiti. 
    2. All'interno dei criteri generali per la valutazione  periodica
e annuale, definiti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a),  sono
stabilite anche le modalita' e gli strumenti di valutazione  per  gli
studenti stranieri;  il  protocollo  di  accoglienza  degli  studenti
stranieri, previsto dall'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 8-115/Leg.  del  2008,  da'  evidenza  anche  di  questi
criteri generali. 
    3. Qualora per gli  studenti  stranieri,  secondo  i  casi  e  le
modalita' previste dall'art. 2, comma 1, della legge  provinciale  14
luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere  nella  scuola
dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12
e 23 giugno 1986, n. 15), l'apprendimento di una lingua straniera sia
sostituito da quello  della  lingua  madre,  compatibilmente  con  la
disponibilita' delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi
stabiliti  dalla  Provincia,  il  consiglio  di  classe   in   merito
all'apprendimento  della  lingua   madre   acquisisce   il   giudizio
valutativo espresso dal mediatore interculturale.