Art. 9 La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali 1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. «Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto, nonche' delle particolarita' relative all'esonero da una o entrambe le lingue straniere. 2. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, e' effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo-didattici, a modalita' organizzative e ad attivita' aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione delle discipline previste dal PEI. 3. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, e' effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalita' organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. 4. La valutazione degli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, e' effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.