Art. 9 
 
    La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali 
 
    1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi  speciali,
come definiti dal decreto del Presidente  della  Provincia  8  maggio
2008, n.  17-124/Leg.  «Regolamento  per  favorire  l'integrazione  e
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali  (art.  74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della
necessaria   coerenza   valutativa   con   il   percorso    educativo
individualizzato  o  personalizzato  e  degli   elementi   valutativi
acquisiti a cura del consiglio  di  classe  da  figure  di  supporto,
nonche' delle particolarita' relative all'esonero da una  o  entrambe
le lingue straniere. 
    2. La valutazione degli studenti, di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del  2008,   e'   effettuata   sulla   base   del   piano   educativo
individualizzato   (PEI)   in   relazione   a    specifici    criteri
educativo-didattici,  a  modalita'  organizzative  e   ad   attivita'
aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune
discipline. Il documento di valutazione contiene solo la  valutazione
delle discipline previste dal PEI. 
    3. La valutazione degli studenti, di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del  2008,  e'  effettuata  sulla   base   del   progetto   educativo
personalizzato  (PEP)  in  relazione  ai  criteri   didattici,   alle
modalita' organizzative, alle misure dispensative  e  agli  strumenti
compensativi adottati, anche in via temporanea. 
    4. La valutazione degli studenti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del  2008,  e'  effettuata  sulla   base   del   progetto   educativo
personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.