Art. 10 
 
         Regione e disciplina comunitaria ed internazionale 
 
    1. La Regione, nel rispetto dei  principi  costituzionali,  nelle
materie di sua competenza: 
      a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede
di Unione europea dall'Italia  nonche'  alla  formazione  degli  atti
normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione; 
      b)  realizza  forme  di   collegamento   con   le   istituzioni
dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni; 
      c)  provvede  all'attuazione  e  all'esecuzione  di  accordi  e
convenzioni internazionali; 
      d) conclude accordi con Stati ed intese con  enti  territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le  forme  disciplinati  dalle
leggi dello Stato, la cui sottoscrizione e' autorizzata o  ratificata
dal consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera i); 
      e) promuove iniziative di  cooperazione  internazionale  ed  in
particolare con i  popoli  colpiti  da  eventi  bellici  o  calamita'
naturali ed in ritardo di sviluppo.