Art. 10 Regione e disciplina comunitaria ed internazionale 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza: a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall'Italia nonche' alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione; b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni; c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi e convenzioni internazionali; d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione e' autorizzata o ratificata dal consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera i); e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamita' naturali ed in ritardo di sviluppo.