Art. 12 Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell'economia e del lavoro 1. L'iniziativa legislativa dei cittadini e' esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva. 2. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonche' a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti. 3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non e' ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale. 4. L'iniziativa legislativa puo' essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza. 5. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non e' esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del consiglio.