Art. 12 
 
Iniziativa  legislativa  dei  cittadini,  degli  enti   locali,   del
consiglio  delle  autonomie  locali   e   del   consiglio   regionale
                     dell'economia e del lavoro 
 
    1. L'iniziativa legislativa dei cittadini e' esercitata  mediante
una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle
liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di
un progetto redatto  in  articoli  ed  illustrato  da  una  relazione
descrittiva. 
    2.  L'iniziativa  legislativa  appartiene  inoltre   ai   singoli
consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia,  nonche'
a  non  meno  di  tre  consigli  comunali  la  cui  popolazione   sia
complessivamente superiore a cinquantamila abitanti. 
    3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non e'  ammessa
per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le  leggi
tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale. 
    4. L'iniziativa legislativa puo' essere esercitata dal  consiglio
delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali  e  dal
consiglio regionale dell'economia e del  lavoro  su  materie  di  sua
pertinenza. 
    5. L'iniziativa legislativa di cui al presente  articolo  non  e'
esercitabile  nel  semestre  antecedente  la  scadenza  naturale  del
consiglio.