Art. 13 Referendum abrogativo 1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale e' indetto dal presidente della giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due consigli provinciali o quindici consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunita' montane. 2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. 3. Qualora l'esito del referendum non abbia determinato l'abrogazione della legge, la proposta abrogativa non puo' essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni. 4. Il referendum abrogativo non e' ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonche' sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 5. Il referendum abrogativo non e' ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunita'. 6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 7. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.