Art. 13 
 
                        Referendum abrogativo 
 
    1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
regionale e' indetto dal presidente della giunta regionale qualora lo
richiedano  centomila  elettori  della  Regione  o  cinque   consigli
comunali   che    rappresentino    una    popolazione    di    almeno
centocinquantamila abitanti, o due consigli  provinciali  o  quindici
consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre
consigli di Comunita' montane. 
    2. Hanno diritto a partecipare al referendum  tutti  i  cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. 
    3.  Qualora  l'esito  del  referendum   non   abbia   determinato
l'abrogazione della legge, la proposta  abrogativa  non  puo'  essere
ripresentata nella stessa legislatura  e  comunque  prima  che  siano
trascorsi tre anni. 
    4. Il referendum abrogativo  non  e'  ammesso  per  le  leggi  di
bilancio, tributarie, finanziarie,  di  governo  del  territorio,  di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri  regionali,
per le leggi relative  ai  rapporti  internazionali  e  con  l'Unione
europea nonche' sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 
    5. Il referendum abrogativo non e' ammesso  se  l'esito  positivo
determina una riduzione del principio di pari opportunita'. 
    6. Nei sei mesi  antecedenti  le  elezioni  per  il  rinnovo  del
consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 
    7. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione  e  di
svolgimento del referendum abrogativo.