Art. 14 Referendum consultivo 1. Il Consiglio regionale puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione. 2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. 3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non puo' essere ripresentata nella stessa legislatura. 4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 5. La legge regionale disciplina le modalita' di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.