Art. 14 
 
                        Referendum consultivo 
 
    1.  Il  Consiglio  regionale  puo'  deliberare   l'indizione   di
referendum consultivi su tutte le iniziative ed  i  provvedimenti  di
competenza della Regione. 
    2. Sono  obbligatoriamente  sottoposte  a  referendum  consultivo
delle popolazioni interessate le proposte  di  legge  concernenti  la
istituzione di nuovi comuni e  i  mutamenti  delle  circoscrizioni  e
delle denominazioni comunali. 
    3. Se la votazione sul referendum ha  avuto  esito  negativo,  la
stessa  richiesta  non  puo'   essere   ripresentata   nella   stessa
legislatura. 
    4. Nei sei mesi  antecedenti  le  elezioni  per  il  rinnovo  del
consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 
    5. La legge regionale disciplina le modalita' di  proposizione  e
svolgimento del referendum consultivo.