Art. 15 
 
                       Referendum approvativo 
 
    1. Cinquantamila elettori  possono  presentare  una  proposta  di
legge o di regolamento della Regione  affinche'  sia  sottoposta  per
l'approvazione al referendum popolare. La proposta  non  puo'  essere
presentata nei sei  mesi  antecedenti  alla  scadenza  del  consiglio
regionale e nei sei mesi  successivi  alla  convocazione  dei  comizi
elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali. 
    2. La proposta e' previamente  presentata  al  consiglio  o  alla
giunta. Qualora nel  termine  di  sei  mesi  dalla  presentazione  la
proposta  non  sia  approvata,  o  sia  approvata  ma  con  modifiche
sostanziali, essa e' sottoposta al voto popolare. 
    3. La  proposta  e'  approvata  se  alla  votazione  referendaria
partecipa la maggioranza degli aventi  diritto  e  sia  raggiunta  la
maggioranza dei voti validamente espressi. 
    4. Il referendum approvativo non  e'  ammesso  per  le  leggi  di
bilancio, tributarie, finanziarie,  di  governo  del  territorio,  di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri  regionali,
per le leggi relative  ai  rapporti  internazionali  e  con  l'Unione
europea nonche' sullo statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 
    5. La legge regionale disciplina le modalita' di  proposizione  e
svolgimento del referendum approvativo.