Art. 15 Referendum approvativo 1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinche' sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non puo' essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali. 2. La proposta e' previamente presentata al consiglio o alla giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa e' sottoposta al voto popolare. 3. La proposta e' approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Il referendum approvativo non e' ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonche' sullo statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 5. La legge regionale disciplina le modalita' di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.