Art. 16 
 
                Petizioni, voti, istanze e richieste 
 
    1. Tutti i cittadini  possono  rivolgere  petizioni  agli  organi
regionali per richiederne l'intervento o per  sollecitare  l'adozione
di provvedimenti su materie di competenza regionale. 
    2. Le province, i comuni  ed  altri  enti  locali  nonche'  enti,
organizzazioni e associazioni  rappresentative  a  livello  regionale
possono  rivolgere  al  consiglio  voti,  istanze  e   richieste   di
intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le
modalita' previste dal Regolamento consiliare. 
    3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in  esame  le
petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.