Art. 16 Petizioni, voti, istanze e richieste 1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Le province, i comuni ed altri enti locali nonche' enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalita' previste dal Regolamento consiliare. 3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.