Art. 17 
 
                     Difensore civico regionale 
 
    1. Presso la Regione Campania e' istituito  il  difensore  civico
regionale. 
    2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita' di
nomina e ne garantisce l'indipendenza. 
    3. Il difensore civico  presenta  annualmente  una  relazione  al
consiglio regionale sull'attivita' svolta. 
    4.  La  carica  del  difensore  civico  e'  onoraria.  La   legge
disciplina il rimborso spese.