Art. 17 Difensore civico regionale 1. Presso la Regione Campania e' istituito il difensore civico regionale. 2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita' di nomina e ne garantisce l'indipendenza. 3. Il difensore civico presenta annualmente una relazione al consiglio regionale sull'attivita' svolta. 4. La carica del difensore civico e' onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.