Art. 19 Rapporti Regione-enti locali 1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le citta' metropolitane e le Comunita' montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente statuto. 2. In attuazione dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle Comunita' montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. 3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni loro attribuite. 4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunita' montane e delle forme associative tra enti locali. 5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarieta', riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.