Art. 19 
 
                    Rapporti Regione-enti locali 
 
    1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le citta'
metropolitane e le Comunita' montane per quanto  di  loro  competenza
concorrono alla  determinazione  della  politica  regionale  ed  alla
programmazione economica  e  territoriale,  esercitando  le  funzioni
amministrative  ed  il  potere  regolamentare  nel   rispetto   della
Costituzione, della legge e del presente statuto. 
    2. In attuazione dell'art. 118 della  Costituzione,  le  funzioni
amministrative che non richiedono un  esercizio  unitario  a  livello
regionale  sono  conferite  con  legge  regionale  ai  comuni,   alle
province, alle citta' metropolitane  e  alle  Comunita'  montane  per
quanto di loro competenza, sulla  base  dei  principi  di  autonomia,
sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione. 
    3.  La  Regione  trasferisce  agli  enti  locali   il   personale
necessario e una quota delle proprie  entrate  per  il  finanziamento
degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni loro attribuite. 
    4. La Regione favorisce, anche in funzione  della  collaborazione
fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle  Comunita'
montane e delle forme associative tra enti locali. 
    5. La Regione, in applicazione del principio  di  sussidiarieta',
riconosce il ruolo delle autonomie  funzionali,  le  valorizza  e  ne
assicura la partecipazione e la consultazione.