Art. 20 
 
                   Attivita' di interesse generale 
 
    1. La Regione, i comuni, le province, le citta'  metropolitane  e
le Comunita' montane in attuazione del  principio  di  sussidiarieta'
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita' di interesse generale.